Le risposte degli esperti di Business Vox
Si riportano a seguire le risposte ai lettori del Dott. Franco Rossini
il ministro Fornero, se non ho capito male, sostiene che i salvaguardati, i famosi 65.000 sono solo coloro che matureranno i requisiti alla pensione nei prossimi due anni cioè 31/12/213? ai fini del calcolo bisogna tenere conto anche delle "finestre"? quali finestre le vecchie o quelle mobili? in pratica un lavoratore che raggiunge i 40 anni di contributi entro il 31/12/2012 può considerarsi tra i salvaguardati o per effetto delle finestre che allungano fino a 15 mesi la decorrenza della pensione è tra i condannati? Carlo
Sono un Dipendente Unicredit, nato il 17/09/1051. Maturo il diritto alla pensione in data 30/06/2012 dopo 35 anni di servizio (finestra 01/08/2013). Nell'ottobre 2010, ho sottoscritto un accordo con la Banca (piano d'esodo per 3.000 dipendenti), optando per l'esodo anticipato incentivato, con interruzione rapporto di lavoro alla maturazione del diritto. A suo parere, nella confusione che regna sovrana, posso considerami fra i 65.000 tutelati? Riccardo
Al momento attuale non si conoscono i dettagli del provvedimento e non è possibile quindi predire chi risulterà incluso tra i salvaguardati. E' indispensabile attendere la pubblicazione del decreto.
A settembre 2011 ho presentato alla sede INPS domanda di pensionamento per lavori usuranti poiché il decreto legge n. 67 diceva che i requisiti richiesti per il 31 dicembre 2011 era quota 94. Facendo i miei conti, (essendo nata il 22/03/1953), al 31 dicembre 2011 fo maturato l'età di 58 anni e 9 mesi che sommandoli ai 35 anni e 6 mesi di contributi raggiungevo quota 94,5.il 20 di gennaio 2012 ho ricevuta dall'inps la comunicazione di rigetto della domanda presentata in quanto non raggiungevo quota 94 poiché il loro calcolo( dietro ricorso presentato da parte mia) risultava essere quota 93. La domanda che le faccio e questa: se il decreto mi dice che la quota 94 si debba raggiungere entro il 31/12/2011 e' giusto che non mi si vengano conteggiati i 9 mesi? La ringrazio tanto se potrebbe chiarirmi le idee Maria
In linea generale relativamente all'anno 2011, il Decreto legislativo numero 65/2011 consentiva, per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose ed usuranti, l'accesso alla pensione con un'eta' anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B allegata alla legge 243/04. Dunque il perfezionamento dei requisiti si verificava con una età minima pari a 57 anni, 35 anni di contribuzione e una somma tra età e anzianità pari ad almeno “94”.
Dai dati esposti emerge dunque che tali requisiti sono stati maturati in quanto avrebbe, entro la predetta data, raggiunto la quota “94”. Si ricorda infatti che per il raggiungimento della quota, in presenza dei requisiti minimi di età anagrafica e contributiva, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Ai sensi della circolare numero 60 del 2008 l'anzianità anagrafica deve essere conteggiata partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Tale numero deve essere poi trasformato in anni dividendolo per 365 con arrotondamento al terzo decimale.
L’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. I due valori così ottenuti vengono sommati tra loro e se maggiori o uguali alla quota richiesta determinano la maturazione del requisito.
Il comportamento dell'istituto appare oscuro e irrazionale.