Sono dipendente della pubblica amministrazione, nata nel novembre 1952. A oggi vanto un'anzianità contributiva di 38 anni e un mese. Ho diritto alla liquidazione con il sistema retributivo? Dopo la riforma, posso andare in pensione con la penalizzazione, non avendo raggiunto il 62° anno di età? A quanto ammonta la penalizzazione in percentuale? Franca Maria da Vibo Valentia
La risposta è negativa. Dal 1° gennaio 2012 le quote di pensione relative alle anzianità successive a tale data sono calcolate con il sistema contributivo motivo per cui il trattamento pensionistico cui avrà diritto la lettrice - al raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi - sarà misto.
La penalizzazione (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, che sale al 2% per ogni anno ulteriore anno di anticipo rispetto ai sessant'anni) si applica per le pensioni con elevate anzianità contributive (41 anni e 5 mesi è il requisito richiesto per le donne per il 2013). Le penalità non si applicheranno, fino al 31 dicembre 2017, nel caso in cui l'anzianità contributiva derivi da servizio effettivamente prestato, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria. Nel caso della lettrice, manca il requisito contributivo. Tuttavia, si segnala la possibilità riservata alle donne di accedere al pensionamento con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 con un sistema di calcolo totalmente contributivo. In questo caso i requisiti sono: 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi.
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