Nucleo familiare, l'assenza di redditi compromette l'assegno
Una ragazza è titolare, dal 2012, di una ditta individuate; il suo ragazzo è dipendente della stessa. Non sono coniugati; dalla loro unione nasce una bimba. La piccola è riconosciuta e risiede con la mamma. Il papà richiede e ottiene l'Anf (assegno per il nucleo familiare). Viene chiesto alla mamma di compilare il modello Anf/fn con indicazione del suo reddito 2011 per il periodo degli assegni 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Poichè l'assegno dovrà essere pagato direttamente alla mamma, un funzionario ci ha detto che deve essere fatto un cedolino ad hoc per lei, che è anche titolare dell'azienda. Vi sembra una procedura corretta? Inoltre, la mamma nel 2011 non aveva redditi di alcuna natura; la tabella Anf da applicare sarebbe per unico genitore più minore, poichè nella tabella, la prima fascia non indica da «zero a...» ma «fino a...», con reddito inesistente, ha diritto a percepire l'assegno? Giorgio da Chieti
La circolare Inps del 19 febbraio 1992 n. 48 prevede che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarità rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo quella che non può essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiché non riveste la qualifica di coniuge. Ciò premesso, l'assegno sarà calcolato in funzione del reddito posseduto dalla madre e richiesto sulla posizione del padre, che è quella che risulta tutelata. Una delle condizioni per il diritto è che almeno il 70% del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare (in questo caso solo la madre richiedente) sia costituito da redditi da lavoro dipendente. Nel caso in esame, la condizione non pare essere soddisfatta pregiudicando il diritto all'assegno.
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