Pensione anticipata, la maternità facoltativa non aiuta ad escludere la penalizzazione
Sono nata nel febbraio 1957 e lavoro alle dipendenze di un ente locale, ininterrottamente dal settembre 1974. Nel periodo 1989/1990 ho fruito del congedo straordinario per maternità facoltativa di sei mesi. Nell'atto di concessione del congedo straordinario per maternità facoltativa è stato deliberato, tra l'altro, di «dare atto che il suddetto periodo di astensione facoltativa è da considerarsi come servizio effettivo prestato a tutti gli effetti, ai sensi del vigente regolamento organico dei personale dipendente». Con la riforma delle pensioni, in quale data potrò andare in pensione anticipata senza penalizzazioni? Franca da Bari
Il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica avverrà non prima del 2016. Infatti, la lettrice non riuscirà a perfezionare il diritto entro il 31 dicembre 2015, quando saranno richiesti 41 anni 6 mesi di contributi. Dal 1° gennaio 2016 scatterà l'adeguamento legato alla speranza di vita. Secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al Dl 201/2011, il requisito stimato sarà pari a 41 anni e 10 mesi di contributi e in tal caso il requisito verrebbe soddisfatto tra giugno/luglio 2016.
Poiché l'accesso al pensionamento con età inferiori a 62 anni comporta l'applicazione delle penalizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, il Dl 216/2011 ha stabilito che queste non si applicano nei confronti di quei lavoratori che possono far valere contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortuni, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tuttavia, l'Inpdap ha precisato che i periodi non lavorati, ancorché coperti da contribuzione, non possono essere considerati utili. Al pari, il caso esposto dalla lettrice, la quale ha fruito di un congedo per maternità facoltativa. Prosegue l'Istituto affermando che il requisito contributivo dovrà essere incrementato dei corrispondenti periodi di "assenza" intercorsi durante tutta la vita lavorativa del, dipendente, al fine di non incorrere nelle penalizzazioni anzidette.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |