Pensioni, Esodati: la presentazione dell'istanza di accesso alle direzioni territoriali del lavoro (DTL)
Sono collocato in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/91 dal 1 Dicembre 2011 con accordo tra sindacato e azienda ,per ristritturazione, del novembre 2010 e verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 411-412 cpc . Ho maturato i requisiti Agosto 2012 per 60anni e 37,9 di contributi ( superata quota 96 ). percepisco assegno di Mobilità Inps e ho ricevuto la lettera per probabile salvaguardia 65.000. In base a questi dati ,fino a ieri ,mi sono considerato inserito nella tabella dei soggetti salvaguardati alla casella A ( Mobilità art.2, comma 1, lett.a 25.590 ). Da un colloquio avuto ieri con lo sportello Amico salvaguardati , mi sono trovato con le idee confuse in quanto l'impiegata mi ha detto di fare l'Istanza alla relativa DPL per la graduatoria ,come se Mi avesse ritenuto un lavoratore che è esodato alla data del 31/12/2011 e quindi inserito nella tabella H ( art. 2, comma 1 , lett. h 6.890 ). Ho cercato di farmi dire con certezza a quale tabella appartengo ,ma la risposta è stata che non spetta a loro stabilirlo. A mio giudizio ritengo di appartenere alla tabella Mobilità (a) ,anche perchè in caso contrario non avrei ricevuto la famosa lettera possibili salvaguardati ,e quindi non devo presentare l'Istanza, ma comunque la cosa mi ha lasciato molti dubbi e la certezza che chi deve darci delle risporte certe non è preparato a darcele.
In linea generale i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza presso le DTL sono: a) i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011; b) i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; e c) i lavoratori esonerati dal servizio. I lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) non sono ricompresi (cfr: il decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012).
La presentazione dell'Istanza
Le istanze possono essere presentate dai lavoratori stessi, oppure dai soggetti all'uopo abilitati (consulenti del lavoro, patronati, dottori commercialisti) entro il 21 Novembre 2012. La presentazione avviene in via telematica tramite posta elettronica certificata. In alternativa è possibile inviare una raccomandata A/R.
In linea generale la DTL competente è sempre quella in cui il lavoratore cessato ha la residenza. Solo nel caso di accordi sottoscritti a seguito di una procedura conciliativa (artt. 410 e ss. cpc) la DTL interessata è quella innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti (cfr: articolo 4, comma 4, Decreto Interministeriale del 1° Giugno).
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare numero 19 del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012