Pensioni, il nuovo decreto di prolungamento del sostegno al reddito
Sono nato a novembre 1955. Il 27/02/2010 a seguito di un accordo tra sindacati azienda e ministero del lavoro, sono stato licenziato, e dopo due mesi e mezzo di preavviso, il 23/05/2010 ho cominciato a percepire l'assegno di mobilità. Maturerò 40 di contributi il 31 marzo del 2013 e finisco la mobilità il 22/05/2013. L'inps non mi ha inviato nessuna comunicazione ed oggi 3 ottobre sono andato a chiedere spiegazioni, ma a parte l'aver ricevuto la richiesta del mio inserimento nella lista degli esodati da parte del patronato, all'inps di Guidonia, mi hanno riferito che hanno tempo fino a dicembre per stilare la lista. A parte il fatto che credo di possedere tutti i requisiti per essere salvaguardato ma gli uffici inps non dovevano fare una prima stesura della lista entro settembre come dettato dal Messaggio 12196 del 20-07-2012.
Una seconda domanda riguarda l'ultimo decreto firmato dal Ministro Fornero, relativo alla copertura economica per gli esodati, collocati in mobilità fino al 30/04/2010, che restano senza reddito a seguito dell'allungamento delle finestre ad un anno. Io ci rientro?.
La data da prendere in considerazione è quella del licenziamento o la data di effettiva percezione dell'assegno di mobilità?, Se fosse la seconda ipotesi sari fuori? Roberto
Si conferma il possesso dei requisiti per essere incluso nella salvaguardia. La lista definitiva dei 65mila salvaguardati sarà pronta non prima di Dicembre secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi tempi dall'Inps.
Quanto al recente decreto firmato sulla base di quanto disposto dall'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010, si ricorda che i lavoratori interessati dal prolungamento dell'assegno per il periodo di slittamento tra le vecchie e le nuove finestre mobili sono coloro che sono stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 Aprile 2010 (nonchè per i lavoratori titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore al 31 Maggio 2010) e che non sono rientrati nella graduatoria delle 10 mila unità salvaguardate rispetto alle nuove decorrenze in vigore dal 1° Gennaio 2011 (perchè hanno risolto il rapporto di lavoro successivamente al 30 Ottobre 2008).
E' presto tuttavia per sapere se il decreto copra la posizione in oggetto in quanto il documento non è ancora reperibile in modo ufficiale. Il precedente decreto, il numero 63655 del 5 Gennaio 2012, aveva infatti coperto solo 677 lavoratori che maturavano la pensione con le vecchie regole di decorrenza entro il 31.12.2011. Può darsi quindi che questo provvedimento copra solo i lavoratori dell'anno 2012 e che sia necessario un ulteriore provvedimento per chi, come il lettore, avrebbe maturato il requisito nel corso dell'anno 2013.
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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