Pensioni, Come si computa l'indennità di trascinamento sull'assegno
L'indennità non è pensionabile nella prima quota di pensione e non forma oggetto di maggiorazione del 18% ai sensi della legge n. 177/76.
Buongiorno, Sono un ex istruttore di volo del corpo forestale dello stato in pensione dal 1° agosto 2020 con la massima anzianità (limiti di vecchiaia). Prima del pensionamento ho percepito l'indennità di trascinamento (ex art 5, co. 1 del DPR 163/2002) in sostituzione dell'indennità di aeronavigazione e dell'indennità supplementare (per istruttore di specialità). Secondo l'INPS quest'indennità non è pensionabile in quanto parte di un trattamento accessorio. Il mio legale sostiene, invece, che questo elemento retributivo rientra tra le voci pensionabili perchè assoggettata interamente al prelievo fiscale (non più al 50% come l'indennità di volo) e quindi darebbe diritto ad una pensione più alta rispetto a quanto mi hanno riconosciuto. Come stanno effettivamente le cose? Italo da Catania
L'indennità di trascinamento in quanto non espressamente indicata dalla legge tra quelle aventi natura “stipendiale” o comunque “pensionabili” fino al 1995 (cfr. art. 53 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, cui fa rinvio l'odierno art. 1866 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell'ordinamento militare”) non risulta pensionabile ai fini della prima quota di pensione, cioè della “quota A” (cioè non può essere computata tra le voci percepite alla data di cessazione, da individuarsi secondo le regole vigenti sino al 31.12.1992); né, tanto meno, può formare oggetto della maggiorazione di cui alla legge n. 177/76 (18%); ciò significa che tale emolumento concorre, al pari degli altri emolumenti accessori, solo nella determinazione della misura della seconda e terza quota di pensione.
L'indennità di aeronavigazione o di volo va pensionata secondo le regole sue proprie (art. 59 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oggi trasfuso nell'art. 1869 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell'ordinamento militare”). Tale meccanismo si sostanzia in una quota aggiuntiva di pensione (da calcolarsi con specifici criteri) rispetto alle tre quote di pensione ordinarie e comporta che gli importi erogati a tale titolo non confluiscono nella determinazione della retribuzione pensionabile delle tre quote di pensione ordinarie. Inoltre tale emolumento viene conteggiato in pensione anche una seconda volta, entrando anche nel computo della quota B e della quota C attraverso la citata indennità di trascinamento in cui confluisce dopo la restituzione all’impiego ordinario.
L'indennità supplementare (istruttore di volo) è un'indennità accessoria da conteggiare ai fini della sola quota B e C di pensione (sulla base degli importi percepiti durante il periodo di riferimento). Non è inclusa nella base pensionabile, quindi non rientra nella quota A (in quanto non “fondamentale” ancorché fosse erogata al momento della cessazione dal servizio) né forma oggetto di maggiorazione del 18% ai sensi della legge n. 177/76.
Si ritiene, inoltre, irrilevante ai fini dell'inclusione della base pensionabile la circostanza che l'indennità di trascinamento sia stata assoggettata interamente a prelievo fiscale rispetto alle precedenti indennità in essa confluite, essendo imponibile il 50% di quella di aeronavigazione (e della supplementare). Ciò deriva dal fatto che tali voci hanno carattere indennitario a compensazione dei disagi e dei rischi dell'attività operativa svolta sicché nel momento in cui l'attività operativa viene a cessare il beneficio fiscale viene perduto. Si ritiene pertanto non possibile inferire da tale ragionamento il carattere non più accessorio dell'indennità di trascinamento.