Pensioni esodati: sulla proroga della mobilita' e l'aspettativa di vita
La condizione di maturare i requisiti nel periodo di mobilità vale anche a seguito di interruzioni della mobilità per periodi di lavoro temporaneo? Molti lavoratori hanno lasciato il lavoro con la mobilità e qualche mese (non anni) da coprire con versamenti volontari o tramite coperture contributive derivanti da occupazioni a tempo determinato. Ho trovato sul sito INPS che la condizione di lavoro temporaneo è neutro ai fini della mobilità e sempre nel medesimo sito un documento “L_247_07_Salvaguardia_diritto_accesso_pensione_anzianità” dove viene espressamente detto che i periodi di occupazione nel corso della mobilità comportano lo slittamento della scadenza della mobilità tale da far rientrare la data di maturazione dei requisiti.
Come secondo aspetto lo scattare dell’aspettativa di vita. E’ vero che la riforma di dicembre ha modificato questo parametro anche per chi matura i 40 anni ma se viene considerata la norma in essere al momento dell’uscita questa condizione non era prevista. Poi, i tre mesi di potenziale aumento sono sulla contribuzione o ricadono sulla finestra portandola a 17 mesi?
Sul computo e sulla validità di eventuali periodi di prolungamento della mobilità è indispensabile attendere le precisazioni ufficiali dell'Inps. I periodi di lavoro a tempo determinato che sospendono la mobilità sono infatti neutri, come correttamente osserva e possono far allungare la permanenza del lavoratore nelle liste di mobilità. Si ritiene tuttavia che la sospensione debba essere valutata al 4 o 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Decreto Salva Italia.
Sospensioni della mobilità ottenute successivamente non dovrebbero dunque essere idonee a prolungare la durata della stessa e a consentire l'inclusione nella salvaguardia all'ultimo momento.
Questo indirizzo è del resto costante nelle linee guida degli enti previdenziali (cfr ad esempio la Circolare Inps numero 90 del 24 Giugno 2011 che nell'applicazione dell'ultima salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010, ha precisato che “eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 [data di entrata in vigore del Dl 78/2010, ndr] non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”).
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo all'applicazione dei 3 mesi dal 2013 al requisito contributivo dei 40 anni, la questione è controversa e si attende una conferma ufficiale. Si ricorda inoltre che i salvaguardati che accedono alla pensione con i 40 anni di contribuzione scontano periodi di finestre mobili leggermente piu' lunghe. Dal 2012 le finestre mobili sono di 13 mesi, dal 2013 sono di 14 mesi e dal 2014 diventano 15.