Pensioni: il prolungamento della copertura delle nuove finestre mobili
Nato il 19-12-1956 ...sono in mobilita' lunga dal 28-12-2007 con legge 296/06 ( legge Damiano ) la ditta mi ha coperto 5 anni di mobilita xche mantengo le regole di dicembre 2007 ( 35 + 57 --- o 39 anni anzianita ) dovrei andare in pensione dal 1 gennaio 2013. faccio i 39 anni di anzianita a agosto 2012 . il problema é che a dicembre compio 56 anni e non 57. Con 57 anni e 35 di anzianita sarei andato sicuramente..... con 56 anni e 39 di anzianita non lo so. Per i requisiti del 2007 valgono solo x 35 + 57 ??? o come sta scritto bastano i 39 anni di anzianita ??? Grazie e cordiali saluti . Dimo
I requisiti vigenti al 31.12.2007 consentivano l'accesso alla pensione, per la generalità dei lavoratori dipendenti, o con 57 anni e 35 anni di contribuzione oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con 39 anni di contributi.
Le finestre di accesso erano le seguenti: se i predetti requisiti sono maturati entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se il lavoratore ha raggiunto una eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.
Dunque nel caso di specie la decorrenza del 1° Gennaio 2013 sarebbe corretta.
Sono nata il 19.9.54 e ho lavorato in banca dal 7.1.1972 al 30 dicembre 2011. In questo giorno la banca mi ha convocata dicendomi che se uscivo in fondo di solidarietà entro il 31.12.2011 sulla base dell'accordo sindacale 29.7.2011 del piano di impresa, ero un soggetto salvguardato e la mia pensione sarebbe iniziata il 1.3.2013 con 41 anni e 1 mese di contributi (la banca ha versato la contribuzione dal 31.12.2011 al 7.1.2012) poi si è fermata.. Ora dal decreto esodati leggo che gli "esodati" del credito devono rimanere nel fondo fino a 62 anni di età. Ma è anche il mio caso?
Sì, il decreto Fornero pone a carico del fondo sino all'età di 62 anni i lavoratori, non titolari della prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011, per i quali sia stato tuttavia previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 Dicembre 2011 il diritto di accesso al fondo stesso. Si attendono le modalità attuative Inps sul punto.
Sono un ex dipendente bancario, nato il 27/01/1953 e assunto in banca il 16/08/1977.
Dal 01/01/2010 sono nel fondo esuberi della mia banca e dovrei uscire dal fondo il 31/12/2014 (come da lettera INPS che mi confermava l'inizio della pensione dal 01/01/2015 con numero contributi settimanali 1895).
Dal Vostro programma avrei verificato di rientrare nei 65000 salvaguardati del decreto Fornero.
Chiedo cortesemente conferma di ciò e se si, come sarei messo con la finestra inserita dal precedente Governo.
I lavoratori con titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 sono in possesso dei requisiti per essere salvaguardati. Vengono così fatte salve le vecchie regole di decorrenza. Si ricorda che il periodo intercorrente tra l'originaria finestra d'uscita e le nuove finestre mobili potrà essere coperto con un apposito decreto interministeriale da promulgarsi sulla base dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. Ad oggi hanno beneficiato della proroga solo i lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza entro il 31.12.2011. Per gli altri si attendono le comunicazioni del governo.
In mancanza inoltre è possibile rivolgersi al fondo stesso per conoscere se sono state previste clausole di salvaguardia in caso di interventi peggiorativi del sistema pensionistico e ottenere la proroga dell'assegno.
Buonasera,vorrei gentilmente mi desse una opinione su questo:
come mai nessuno o pochi parlano del danno che ha fatto la legge Maroni Sacconi prolungando di 12/18 mesi l'accesso alla pensione senza considerare che in questo periodo molti (tra cui io) finiscono la mobilità e rimangono senza reddito per diversi mesi,e nessuno,sindacati compresi si sono preoccupati di sapere quanti realmente erano i lavoratori che sarebbero rimasti fuori stimandoli in 10000 senza verificare realmente.
Ho fatto 40 anni di contributi a settembre 2011 ,sarei potuta andare in pensione a gennaio 2012,ma stando in mobilità da marzo 2009 ,la stessa è finita a marzo 2012,ed ora fino ad ottobre 2012 sarò senza reddito! (l'INPS mi ha detto che sono un soggetto non salvaguardato)
Purtroppo è vero. Ricordo tuttavia che pur non potendo fare salve le vecchie regole di decorrenza (perchè non in posizione utile nella graduatoria dei 10mila lavoratori salvaguardati rispetto alla vecchie decorrenze), l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 consente al governo di varare provvedimenti per “coprire” le mensilità intercorrenti tra le originarie finestre d'uscita e quelle nuove. Il Governo per ora ha promulgato il decreto numero 63655 del 2012 che tutela solo i lavoratori del 2011 mentre si attendono tutt'oggi i provvedimenti per gli altri. Nelle more dell'adozione si concretizza un periodo di vuoto economico.