Pensioni, La laurea si può riscattare anche ai fini del TFS
Il dubbio di alcuni lettori. La laurea può essere riscattata anche ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza. Prima si presenta la domanda minore sarà l'onere economico associato all'operazione
Buongiorno. Sono un dipendente pubblico e sto per andare in pensione anticipata con 43 anni e 4 mesi (1 Maggio 2022). La mia Amministrazione mi dice che la mia laurea (4 anni) è stata conteggiata ai fini della pensione ma non hai fini della liquidazione della buonuscita. Chiesi nel 1984 il riscatto e pagai allora circa 10 milioni di vecchie lire. Oggi che sono ancora in servizio potrei fare la richiesta (alla mia amministrazione? All’INPS?) per riscattare la mia laurea ai fini della buonuscita. E se si, conterebbe la data di quando faccio la domanda anche se poi l’iter sarebbe, magari, molto lungo e sforerebbe la data di pensionamento? Lo chiedo perché 4 anni non sono pochi e alla mia Amministrazione mi hanno dato notizie contraddittorie.
Si conferma che il periodo della durata legale del corso universitario può essere riscattato non solo ai fini pensionistici ma anche ai fini del TFS, l'indennità di buonuscita, nel caso di specie ai sensi dell'articolo 15 del Dpr n. 1032/1973. La procedura comporta il pagamento di un onere economico che, come noto, è agganciato:
- alla retribuzione annua contributiva alla data della domanda;
- all'età del dipendente espressa in anni interi, tralasciando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e computando per anno intera quella superiore a sei mesi;
- all'età di collocamento a risposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio (art. 24 Dpr n. 1032/1973).
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di riscatto (tramite F24 ordinario) oppure in modalità rateale mediante trattenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180. Nel caso in cui l'iscritto cessi dal servizio prima che siano decorsi 90 gg dall'avvenuta notifica dell'atto di riscatto e non abbia comunicato di voler rinunciare al riscatto, il contributo di riscatto verrà trattenuto in unica soluzione all'atto della relativa liquidazione o riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
In caso di decesso dell'iscritto, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di riscatto e comunque prima della definizione del riscatto, il relativo atto può essere accettato dagli eventi diritto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della relativa comunicazione. In tal caso il contributo di riscatto sarà trattenuto sull'importo da liquidare a titolo di indennità di buonuscita maturata dal deceduto.
Ovviamente se il lettore avesse presentato la domanda nel 1984 avrebbe incrementato l'anzianità utile ai fini del TFS con un esborso ridotto. Tuttavia ciò non toglie che l'operazione potrebbe comunque restare vantaggiosa.