Pensioni, le differenze tra totalizzazione, cumulo e ricongiunzione dei contributi
Sono dipendente del pubblico impiego dal 1980. Sono nato nel 1949 e ho dei contributi da titolare di un'impresa commerciate dal lo gennaio 1974 al 31 dicembre 1979, consecutivi, ma purtroppo non ricongiunti. Vorrei sapere che cosa dovrei fare per utilizzare i contributi da commerciante e quando potrei andare in pensione. Franco da Viareggio
Per utilizzare i contributi versati all'Inps da imprenditore commerciale, il lettore ha diverse opzioni. Vediamole nel dettaglio.
a): può chiedere, a titolo gratuito, al raggiungimento dei 40 anni di contributi complessivi (a cui aggiungere 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat), l'applicazione dell'istituto della totalizzazione, ai sensi della legge 42/00. In tal caso, ogni gestione (Inpdap-Inps) calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, in proporzione all'anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel Proprio ordinamento. Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti, calcolati con il sistema contributivo, è sempre effettuato dall'Inps e, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge n. 78, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, la decorrenza della pensione derivante dalla totalizzazione, decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, per applicazione della cosiddetta finestra mobile. La pensione decorrerà pertanto dal 1° ottobre 2015.
b): il lettore può richiedere, a titolo gratuito, il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 239 e seguenti della legge 228/12. Tale beneficio, peraltro, comporta l'obbligatorietà di andare in pensione soltanto al compimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione verrà corrisposta in quote, da parte, dalle gestioni previdenziali interessate, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Quindi, la decorrenza della pensione avverrà al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Poiché nel quesito il lettore non ha specificato l'esatta data di nascita, ma, soltanto, l'anno di nascita (1949), a legislazione vigente, la data di pensionamento avverrà al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica, se maturati entro il 31 dicembre 2015 ovvero, 66 anni e 7 mesi se maturati nel 2016.
c): può ricongiungere i contributi versati alla cassa commerciante con i contributi versati all'Inpdap, ai sensi della legge 29/79. Tale ricongiunzione è a titolo oneroso, ma permetterà di percepire la pensione da parte dell'Inps, ex gestione Inpdap, sulla totalità dei contributi versati, con calcolo della pensione secondo le regole previste dall'Inpdap. Anche in questo caso, dai dati forniti e a legislazione vigente, la data per andare in pensione dovrebbe essere al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica, se maturati entro il 31 dicembre 2015 ovvero, 66 anni e 7 mesi se maturati nel 2016 (pensione di vecchiaia).
Tra le tre opzioni, è probabile che la più conveniente sia la seconda. Peraltro, l'ultima opzione avrebbe il vantaggio di determinare un assegno pensionistico più consistente, ma dietro pagamento dell'onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/79).
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