Pensioni, Non esiste una «Opzione Dini»
Il requisito contributivo minimo di 15 anni richiesto per l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo non va confuso con il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia che resterà pari, almeno di regola, a 20 anni.
In una consulenza mi è stata negata l'esistenza dell'OPZIONE DINI come alternativa alle deroghe Amato, entrambe per poter andare in pensione con 15anni.
Ora, io sono agli sgoccioli per poter pagare entro fine di questo Giugno, entro 4 giorni, il primo trimestre dei contributi volontari per prendermi un po' avanti perché non riesco a trovare lavoro, dopo l'ultimo avuto nel 2020 e a 64anni di età.
E prima di tirare fuori i non pochi soldi del bollettino dei volontari, mi torna il dubbio dell'OPZIONE DINI, perché in caso positivo starei buttando via dei soldi inutili.
Io ho di certo i requisiti per L'OPZIONE DINI e cioè ante 1995 almeno un contributo ma meno di 18 anni, dopo il 1996, almeno 5 anni, e per andare in pensione 15 anni di contribuzione.
Ma sembra che io non possa rientrare nell'opzione Dini, ossia la pensione con15 anni, perché ho raggiunto i 15 anni di contribuzione solo nel 2020, e quindi nel mio caso tornano ad essere necessari 20 anni.
DOMANDA :
L'opzione Dini, ossia la pensione con15 anni, vale anche per me che ho raggiunto i 15 anni di contribuzione solo nel 2020 ?
O nel mio caso tornano ad essere necessari 20 anni?
Si conferma che la pensione di vecchiaia può essere conseguita con un minimo di 20 anni di contribuzione unitamente ad un’età anagrafica di 67 anni salvo la lettrice non rientri una delle ipotesi di cui alle «Deroghe Amato». L’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 per la quale è necessario maturare almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno 5 anni successivi al 31.12.1995 ed almeno un contributo al 31.12.1995) non significa poter abbattere il requisito contributivo della pensione di vecchiaia da 20 a 15 anni di contributi. Questo, infatti, è il requisito contributivo per esercitare l’opzione e non per l’accesso alla pensione di vecchiaia che dovrà, invece, essere accertato secondo i criteri validi per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Neanche è pertinente il riferimento al regime delle cd. «salvaguardie» dato che queste presuppongono l’accertamento di specifiche condizioni e la presentazione di una apposita domanda i cui termini sono ormai scaduti il 2 marzo 2021.
Di conseguenza si conferma che la lettrice non ha titolo ad usufruire di una pensione in «Opzione Dini» con 15 anni di contributi. L'opzione muterà il sistema di calcolo dell'assegno da misto a contributivo ma dovrà, comunque, perfezionare un minimo di 20 anni di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia.