Pensioni, ok alla ricongiunzione per anticipare l'uscita
Sono nato nel novembre del 1958; ho 38 anni di contributi versati all'Inpdap. Avevo intenzione di ricongiungere tre anni e tre mesi di contributi (precisamente dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1976) versati all'Inps: mi hanno chiesto 16.000 euro. Vorrei sapere se mi conviene pagare. Con questi contributi ricongiunti ho la penalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011? Cosa posso fare? Davide
Kamsin Appare conveniente il pagamento del costo della ricongiunzione per raggiungere prima il taglio del traguardo della pensione anticipata pari a 42 anni e 6 mesi di contributi (sino al 31 dicembre 2015). La convenienza è costituita anche dal fatto che il costo della ricongiunzione può essere dedotto totalmente dall'imponibile reddituale ai fini dell'Irpef, secondo l'aliquota marginale. Se non vi è capienza fiscale, è opportuto rateizzare l'onere della ricongiunzione per poter dedurre anno per anno parte del predetto costo.
Si ritiene peraltro che il lettore non avrà la penalizzazione se la contribuzione ricongiunta dal Fpld derivi da contribuzione obbligatoria da lavoro. Altrimenti, pur potendo anticipare l'uscita, il lettore dovrà recuperare con il lavoro la contribuzione non utile ad escludere i disincentivi.
Zedde