Pensioni, Ricongiunzione Gratuita se la cessazione è avvenuta entro il 30 luglio 2010
Il principio vale per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Il trasferimento resta gratuito.
Ho prestato servizio come agente ausiliario nella polizia di stato dal 7-7-1988 al 18-12-1988, data in cui mi sono dimesso volontariamente. Successivamente ho richiesto la costituzione della posizione assicurativa per questo periodo presso il fondo lavoratori privati (in quanto assunto nel 1989, ed attualmente dipendente) e nel 1995 il ministero dell'interno ha fatto richiesta ai sensi della legge 322/58 e 153/69 ( inviando un sollecito nel 1996) , all'INPS per ottenere il benestare ai conteggi effettuati, senza mai ottenere risposta da quest'ultima. Mi chiedo se ho ancora diritto alla costituzione della posizione assicurativa, e quale percorso intraprendere per raggiungere lo scopo.
Sì il lettore, in quanto cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver raggiunto un diritto a pensione ha diritto alla costituzione d'ufficio della posizione assicurativa nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti ai sensi delle legge n. 322/1958. Indicazioni in tal senso, peraltro, sono state confermate nella Circolare n. 120/2013 dell'INPS.
Buongiorno, ho 55 anni, ho lavorato come dipendente a partire da luglio 1994 fino ad aprile 2017, poi a partire dal gennaio 2018 sono lavoratore autonomo P.IVA in gestione separata INPS.
La mia domanda è: nel mio caso potrei usufruire della pensione contributiva ovvero delle relative agevolazioni previste in termini di anticipo di questa pensione rispetto a quella di vecchiaia ?
Il lettore essendo iscritto alla gestione separata dell'INPS può chiedere il computo nella gestione separata ai sensi del DM 282/1996 e centrare l'uscita con 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale INPS (quindi circa 1.290 euro lordi mensili). Si presti attenzione che l'operazione determina il calcolo interamente con il sistema contributivo.
Salve, sono in pensione da ottobre 2020 dopo essere stato in esodo da luglio 2017 a settembre 2020. Durante il periodo di isopensione percepivo un lordo di € 2944 e un netto di € 2230.
La pensione da ottobre 2020 era di 214 € più alta della isopensione e cioè di € 3158, ma il netto è di € 2266. La domanda è: e normale che a fronte di un aumento di 214€ ci sia un netto di € 36 rispetto all'isopensione?
L'isopensione è tassata come reddito da lavoro dipendente con diritto, pertanto, anche al cd. bonus renzi ora sostituito dal dl n. 3/2020 non spettante, invece, sulle pensioni. Nonostante ciò la divergenza tra le due prestazioni risulta comunque eccessiva.
Sull' Estratto Conto Previdenziale INPS tovoro indicata a fianco di diversi anni la nota 4 che indica :
"Nota 4 - contributi ridotti al numero massimo che puo' essere riconosciuto nel periodo: indica l'applicazione di una riduzione quando in archivio e' registrato un numero di contributi eccedente la capienza massima del periodo. Le mie domande a questo punto sarebbero le seguenti:
- i contributi in eccesso rispetto aella capienza massima del periodo pertanto non verranno contabilizzati e quindi andrebbero perduti?
-nel caso in cui talli vesaenti in eccesso non siano contabillizzati è possibile chidere che tali versamenti in eccesso mi vengano restituiti? E nel caso fosse possibile a chi si dovrà chiedere tale rimborso ad Imps che ha incassato oppure al datore di lavoro che ha effettuato tali versamenti?
La nota indica la presenza di un numero di contributi annuali superiori rispetto al massimo di 52 settimane accreditabili nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Le ragioni possono essere diverse, una di queste è la presenza di più rapporti di lavoro dipendente nello stesso anno. La contribuzione eccedente, in tal caso, non concorre ai fini del diritto a pensione ma solo ai fini della sua misura. Non può darsi in alcun caso la restituzione di tali contributi.
Buongiorno. Mi chiamo Marco e sono andato in pensione a dicembre 2019 con quota 100 con 41,5 anni di servizio (pubblica amministrazione enti locali) e 62,5 anni di età. Con la legge Fornero sarei dovuto andare a marzo 2021, per il massimo degli anni contributivi. Vorrei gentilmente sapere quando avrò il Tfr.
I lavoratori che accedono alla pensione con quota 100 ricevono la prima rata di TFR/TFS al raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 12 mesi dall'età di 67 anni; 24 mesi dal raggiungimento (teorico) di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Alle citate date vanno aggiunti ulteriori 90 giorni. E' possibile, tuttavia, chiedere l'anticipo del TFS/TFR tramite un istituto bancario a condizioni favorevoli.
Buongiorno, sono una donna che ha attualmente 60 anni e mi è stato detto dalle Acli dopo aver visionato tutti i miei contributi (1597) presso ditta privata che potrò andare in pensione di anzianità nel 2024 con un importo netto stimato di circa 896 Euro. Mio marito è in pensione ormai d tempo con pensione da dipendente pubblico con un lordo annuo di 27386 Euro. La mia domanda è la mia pensione rimarrà invariata o avrà dei tagli? E se nel caso volessimo trasferirci all'estero e più precisamente in Croazia dove mia hanno già detto che la pensione di mio marito rimane così perchè è da dipendente pubblico, ma la mia può avere una qualche agevolazione fiscale?
Si conferma che la pensione non sarà decurtata. Se la signora trasferisce la residenza in Croazia potrà ottenere l'applicazione della tassazione prevista in tale paese in luogo di quella italiana. Ciò è possibile solo per le pensioni a carico della gestione privata e non, pertanto, di quella del marito.
Nel mese di novembre 2022, maturerò 40 anni di anzianità contributiva effettiva essendomi arruolato nelle FF.PP. nel 1982. Quindi, al 1995 non avendo a quella data maturato 18 anni di servizio e stante alla normativa vigente, il sistema di calcolo per determinare il mio assegno di pensione sarà RETRIBUTIVO fino al 31/12/1995 ?, ma dal 1/1/1996 e fino al collocamento in quiescenza, il calcolo sarà effettuato con il sistema CONTRIBUTIVO ? (conclusivamente, si può dire che rientro nel c.d. sistema di calcolo MISTO !).
Io, però, ho anche maturato dal 1976 al 1982, 67 mesi di contribuzione in Germania. E' corretto, in questo caso, affermare che se io chiedessi la totalizzazione internazionale, per andare in pensione al 31/12/2022 all'età di 62 anni, la mia anzianità contributiva al 31/12/1995 supera i 18 anni e quindi rientrerei nel sistema di calcolo RETRIBUTIVO fino al 2011 ?
Sono naturalmente al corrente che, comunque, la determinazione della misura dell'assegno di pensione sarà decurtato da quella quota-parte che spetterà a suo tempo alla Germania, allorquando maturerò il requisito dell'età pensionabile per quel Paese.
Sì, è corretto. Qualora il lettore avesse contribuzione in un paese comunitario anteriore al 31.12.1995 essa concorrerà nella determinazione dell'anzianità di almeno 18 anni al 31.12.1995 e quindi nel passaggio ad un sistema di calcolo retributivo sino al 2011. Ciò è confermato anche nella Circolare INPS n. 119/2012.