Precoci in salvo solo se la contribuzione deriva da prestazione effettiva di lavoro
sono nato il 23/01/1957 ed ho iniziato a lavorare il 17/07/1973 dal 1991 al 1998 sono stato titolare di una partita iva, nei miei contributi, mancano per negligenza dell'azienda in cui lavoravo 3 mesi ,
Negli ultimi anni ho fatto parecchia cassa integrazione ordinaria, ed è appena terminato il 31 gennaio 2012 un biennio di cassa integrazione speciale, attualmente sono in cassa integrazione straordinaria,l'azienda ha già annunciato la chiusura dello stabilimento produttivo presso il quale lavoravo, e se durante questo anno (di cigs) uscira' il30% del personale, ci sarà un ulteriore anno di cigs, seguirà la mobilità prevista nei termini dilegge( che se non erro nel mio caso sarà di anni tre(3). Alla luce di quanto appena esposto, ed in considerazione della riforma Fornero, e delle successive modifiche apportate con il decreto milleproroghe,(alla voce lavoratori precoci) quando potrò andare in pensione? e quando sarà il momento , subirò penalizzazioni ?e se si, di quanto saranno queste penalizzazioni? Ivano
Raggiungerà i requisiti per il pensionamento anticipato non prima della primavera/estate (a seconda della presenza o meno dei 3 mesi di contribuzione menzionati) del 2016 con 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per quella data dovrebbe avere 59 anni di età anagrafica.
Da quanto espone c'è effettivamente il rischio che si incorra nella penalizzazione posto che il requisito contributivo minimo richiesto non viene raggiunto esclusivamente tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (nel caso di specie ci sarebbero infatti almeno 4 anni di prestazioni straordinarie tra cigs e mobilità), come invece richiede l'emendamento "precoci" nel milleproroghe.
La penalizzazione potrebbe risultare pari a circa il 2 - 3% (l'importo varia a seconda anche dei mesi) sulle quote di anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012.