Riforma Pensioni, quando la risoluzione unilaterale scatta a 62 anni
Sono una lavoratrice di una Asl con quasi 62 anni di età. Alla luce delle novità approvate con il Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione alcuni colleghi mi dicono che sarò collocata in pensione d'ufficio non appena raggiungerò i 62 anni. A me sembra strano. Come stanno le cose? Vittoria Kamsin I dubbi della lettrice sono fondati. L'articolo 1, comma 4 del Dl 90/2014 convertito con legge 114/2014 dispone infatti che con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24.
Pertanto la Pa potrà, qualora ne ravvisi la necessità, collocare in pensione d'ufficio a 62 anni la lettrice a condizione che siano stati perfezionati i requisiti contributivi utili per l'accesso alla pensione anticipata. Cioè almeno 41 anni e 6 mesi di maturato contributivo. In caso contrario la Pa non potrà, in alcun caso, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Zedde