Trattenimento in servizio, i 40 anni di contributi lo escludono
Una docente che, entro il 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per il pensionamento con 60 anni di età e 36 di contribuzione, può presentare domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1 del Dm n. 97 del 20 dicembre 2012 e della circolare n. 98 del 20 dicembre 2012, ancorché abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva? Sirio da Trebisacce
La domanda di trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 509, comma 5 del DlgS 297/94, può essere presentata, ma ritengo che non possa essere accolta, in quanto ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.
Infatti, il decreto ministeriale n. 97/12 e la relativa circolare applicativa n. 98 del 20 dicembre 2012 del Miur, in tema di trattamento di quiescenza del personale della scuola, hanno richiamato i criteri stabiliti dalla direttiva del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, sull'applicazione delle norme sul trattenimento in servizio del personale della scuola, la cui domanda potrà essere accolta esclusivamente nel caso in cui l'interessato non raggiunga un'anzianità contributiva di 40 anni.
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