Validita' dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria
Sono una esodata nata il 14 gennaio 1953,ho sottoscritto l'accordo per l'esito incentivato con l'azienda nel gennaio 2010 ed ho lasciato il lavoro nell'aprile 2010. Maturerò il vecchio requisito cioè 60 anni + 3 mesi nell'aprile 2013, e 40 anni +2 mesi sempre in aprile 2013. Sono stata autorizzata il 1 aprile del 2010 al versamento dei contributi volontari per il raggiungimento dei 40 annil. Ho versato poco + di un anno e poi ho interrotto i versamenti perchè troppo onerosi., Ora mi chiedo e chiedo a Lei: alla luce della normativa potrò avvalermi delle vecchie norme ed andare in pensione a 60+ 3 mesi( con finestra maggio 2014) anche se ho smesso di versare i contributi volontari?.
Ritengo che la risposta possa essere positiva: l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria rimane infatti valida sino al momento del pensionamento ancorchè i contributi non siano stati versati nei termini perentori. In altri termini l’autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento, anche se il periodo di contribuzione risulterà nullo, senza dover presentare una nuova domanda.
Dovrebbe dunque fare salva la previgente disciplina a sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 14, lett. d) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.