comma 5-ter dell'art.42 del TU di cui al DLgs n. 151/2001
- renatofa
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ribadisco che la mia ipotesi sopra esposta non è suffragata da nessuna certezza, ma il mio ragionamento, se così si può chiamare, parte proprio dall'intransigenza che l'INPS mette in atto negli ultimi anni.
Come ben saprà l'Art. 33 della L.104/ 92 ha subito ben 11 modifiche e di cui il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che oggi vige all'Art 33 dello stesso Decreto.
Pertanto allo stato attuale la verifica dei requisiti per il Congedo, seppur avviene in base alla situazione di gravità dell'handicap è accertata dalla competente A.S.L. ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 legge n. 104/1992, la ratio per la concessione del Congedo stesso non è la legge 104 ma bensì come da Lei confermato in base alla L. 388/2000 art. 80, comma 2 ovvero D.Lgs. 26.03.2001 n° 151.
Siccome il Comma 493 della L. 147/2013 cita espressamente la concessione di Congedi e Permessi della Legge 104 del 1992, l'INPS ne trae convenienza e la potrà interpretare a suo consumo.
Poi possiamo analizzare, se così sarà, ed io spero di sbagliarmi, se la colpa sia del legislatore ovvero dall'Istituto che le interpreta senza che nessuno lo contrasti più di tanto.
Le faccio i migliori auguri per una prossima e felice soluzione dell'intricata vicenda
renato
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- lucignolo48
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493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
La materia è molto complessa, ma la legge 147 sopra citata recita e dispone per la contribuzione relativa ai soli congedi e permessi concessi ed inerenti alla L. 104/92, di cui il comma 1 è stato abrogato dalla L.151/2001.
Non cita minimamente la concessione dei congedi ai sensi della L.53/2000 come pure per i congedi regolati con la L.151/2001.
Concludo presupponendo che l'Inps, con riferimento al probabile appiglio, voglia attenersi in senso restrittivo, per non considerare come attività lavorativa i congedi concessi con dispositivi diversi dalla 104 e pertanto non valida ad escludere le penalità.
Ovviamente è solo una mia ipotesi tutta da verificare e colgo l'occasione per salutare Giorgione, Lucignolo e tutti gli altri del forun
renato
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- giorgione
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La legge però mi pare chiara nello stabilire che la contribuzione figurativa attribuita dai congedi e dai permessi fruiti in base all'articolo 33 della legge 104/92 è valida ad escludere la penalità.
Forse ci sta sfuggendo qualcosa. Sarei quindi molto curioso di leggere questo messaggio inps sulla vicenda. Direi quindi di attendere il messaggio.
Purtroppo siamo nelle mani di questi burocrati...
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- lucignolo48
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- giorgione
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pablito ha scritto: Lucignolo 48 , in un tuo precedente post hai asserito che raggiungerai 42 anni di contribuzione a marzo p.v. e quindi raggiungerai il limite previsto per la pensione anticipata (L.214/2011 art. 24, commi 10 e 11 circolare 35 del 14-3-2010 punto 2) che per l'anno 2014 è fissato a 42 anni e sei mesi pari a 2210 settimane, a settembre 2014, con decorrenza ottobre 2014 (a meno che il requisito citato non sia raggiunto entro il 31 agosto 2014 ed allora la decorrenza sarebbe settembre 2014).
Quindi tu non rientri nella categoria dei salvaguardati (non hai bisogno di salvaguardie, quindi niente lettera ma solo domanda di pensione ad agosto), ma tra coloro che si sono fatti tutto il percorso, dalla partenza al traguardo rispettando la riforma fornero. Ad ottobre o settembre (vale quanto detto prima) tira un sospiro di sollievo , a meno che tu non voglia fare un'altro giretto di un paio di anni come fanno i maratoneti , ma non credo, e goditi la pensione ciao ed auguri.
Lucignolo anche secondo me puoi andare in pensione con le nuove regole da Settembre o Ottobre del corrente anno, e senza penalità.
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