Controlla se entri nella Nona Salvaguardia
La legge di bilancio per il 2021 contiene una nuova salvaguardia pensionistica in favore di 2.400 lavoratori che nel 2011 si trovano in specifiche condizioni meritevoli da parte del legislatore di una particolare tutela previdenziale. Questi soggetti potranno continuare a mantenere in vigore, in via eccezionale, le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 31 dicembre 2011 ancorchè maturino un diritto a pensione successivamente alla predetta data.
Dato che la comprensione dei profili di tutela e delle regole previgenti sono piuttosto complesse per il comune lavoratore qui di seguito Pensionioggi ha reso disponibile, come di consueto, il programma automatico che consente di verificare se si rispettano le condizioni per accedere al beneficio in parola. Al lettore basta inserire la propria età anagrafica, il tipo di lavoratore, la situazione contributiva e il profilo di tutela a cui appartiene (autorizzato alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, cessato dal servizio con accordi o in via unilaterale, in congedo straordinario per assistere un figlio con gravi disabilità, o con cessazione del contratto a tempo determinato) per controllare rapidamente se gode della possibilità o meno di poter beneficiare della nona salvaguardia con l'indicazione della prima data utile di uscita secondo le vecchie regole di pensionamento.
La legge di bilancio entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2021. Da questo momento gli interessati avranno 60 giorni (cioè sino al 2 marzo 2021) per presentare istanza di accesso all'Inps o alle sedi Territoriali dell'Ispettorato del Lavoro a seconda del proprio profilo di tutela a pena di decadenza (gli autorizzati ai volontari dovranno presentare istanza all'Inps, gli altri al Ministero del Lavoro). Come di consueto saranno fornite apposite istruzioni sia da parte dell'Inps che del Ministero del Lavoro.
Guida all'uso del Software
Informazioni Generali. Indicare nei campi corrispondenti la data di nascita (giorno, mese ed anno) e la tipologia di lavoratore (dipendente, autonomo o del pubblico impiego). Chi ha contribuzione mista ed utilizza contribuzione presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti ed artigiani) per il perfezionamento del requisito contributivo utile per il pensionamento (es. i 35 o i 40 anni di contributi per la pensione di anzianita') selezioni la voce autonomo.
Informazioni sulla Contribuzione. Indicare il numero di settimane di contributi. E' possibile, in alternativa, indicare in anni il numero di contributi accreditati. Dal campo “la contribuzione si arresta” si può specificare se l'accredito dei contributi aumenterà regolarmente (anche tramite volontari o figurativi) successivamente alla data scelta oppure se la contribuzione si ferma (es. per disoccupazione). Se si lascia valore su "no" (default) il programma immaginerà che l'accredito dei contributi continui regolarmente.
Se si seleziona "si" il programma immagina che la contribuzione si arresti alla data in cui il maturato contributivo indicato è raggiunto e verificherà se con tale contribuzione il lavoratore possa accedere alla pensione.
Deroghe. Utilizza questi campi qualora al 31 dicembre 2011 eri destinatario di una deroga alla Riforma Maroni. In particolare i lavoratori che erano stati autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007 potevano mantenere requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli vigenti al 31.12.2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 (57 anni e 35 di contributi). I lavoratori o le lavoratrici che beneficiavano della Deroga Amato (Dlgs 503/1992) potevano accedere al trattamento di vecchiaia con 15 anni di contributi anzichè 20 anni come di regola prevedeva la normativa vigente al 31 dicembre 2011.
Avvertenze. Questo programma applica la disciplina dei requisiti di accesso e delle decorrenze vigenti alla data del 31.12.2011 vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi. In particolare viene calcolato: a) il pensionamento di vecchiaia; b) il pensionamento di anzianità tramite le cd. "quote"; c) il pensionamento con 40 anni di contributi. Il calcolo viene effettuato attualmente per le pensioni il cui diritto maturi entro il 31.12.2023. Si ricorda che chi accede alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contribuzione) sconta finestre leggermente piu' lunghe per effetto dell'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011: 1 mese in piu' se il requisito è maturato nel 2012, 2 mesi per il 2013 e 3 mesi dal 2014 in poi.
Aspettativa di vita - Il programma adegua i requisiti per accedere alla pensione all'aspettativa di vita a partire dal 1° Gennaio 2013. L'adeguamento per il triennio 2013-2015 è stato fissato in 3 mesi, mentre per il triennio 2016-2018 è stato fissato in 4 mesi e per il biennio 2019-2020 è stato fissato in cinque mesi; nel biennio 2021-2022 non si verifica nessun ulteriore adeguamento.