La Corte di Cassazione boccia la tesi dell’Inps. La rioccupazione con lavori saltuari dopo il licenziamento o la scadenza del contratto a termine non può determinare la perdita del diritto all’Ape sociale.
La legge n. 213/2023 ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 l'assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli innalzando il requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi.
Lo prevede un passaggio del decreto lavoro in corso di approvazione in Senato. Tre finestre di presentazione delle domande anche per i lavoratori precoci: 31 marzo; 15 luglio e 30 novembre.
I chiarimenti in un documento dell’Inps. L’ape sociale decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro sempre che sia accertato il diritto alla disoccupazione agricola.
Secondo la Corte di Cassazione nessuna norma subordina la concessione della prestazione all’effettiva fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi). E’ previsto soltanto che ove l’interessato abbia beneficiato dell’indennità, la stessa sia cessata.
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2024. Aumenta l’età anagrafica di cinque mesi ma resta l’ampliamento delle categorie gravose previste dalla legge n. 234/2021.
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