Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, prosecutori volontari in salvo con decorrenza entro 6 Gennaio 2015
Mercoledì, 10 Aprile 2013Sono nato il 22.10.1953 e in data 16.07.2011 é stata accolta dall' Inps la richiesta di autorizzazione al proseguimento dei versamenti volontari con decorrenza dal 9.7.11. Ho già effettuato 3 versamenti relativi al 3^ e 4^ trim 2011 ed 1^ 2014.
Alla data del 31.03.12 l' estratto conto previdenziale rilasciatomi dal patronato Inca di Padova (ove risiedo) conteggiava 2008 settimane di versamenti. Ai fini dei termini "accreditato o accreditabile" preciso che i primi 2 bollettini mi sono stati inviati dall' Inps a metà novembre scorso (e Monti ancora non c'era) con scadenza per entrambi al 31.03.2012; cosa cui ho provveduto in data 29.03 us : sono in regola con le clausole/paletti previsti del 1° decreto attuativo Fornero ?
Ad oggi non ho ricevuto alcuna lettera Inps relativa ai primi 65.000 possibili salvaguardati, ed anch'io ritengo di non averne i requisiti, ma vorrei comunque da Lei una conferma se potrei rientrare con il nuovo allargamento per altri 55.000 esodati previsto dalla Spending Review.
Da conteggio fatto presso Inas, dovrei raggiungere le 2080 settimane (40 anni di contribuzione a prescindere dall' età) con il proseguimento dei versamenti volontari fino al 18.08 p.v. : é corretto il conteggio ?
Esiste ancora la possibilità di andare in pensione con le vecchie Quote ? (compirò 60 anni ad ottobre 2013); la quota 96 é stata prorogata solo per il 2012 (con 60 anni età) ? Q.97 é cessata pure lei ?
Se posso considerarmi un "Quarantista" - dovrei aspettarmi un allungamento per la finestra di 12 mesi + 3 m. - prima di percepire la pensione ?
Io aspirerei a compiere i 40 anni di versamenti ad agosto 2013, + 3 mesi di allungamento, + 1 anno di finestra : é corretto che potrei andare in pensione con decorrenza 1.12.2014 ?
L' aspettativa di vita (3 mesi dal 2013) mi verrà applicata ? se si, dovrei pagare i contributi anche per quel periodo ?
L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il DM 8 ottobre 2012 ha assicurato la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4 Dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011, che non siano stati rioccupati in attività lavorative successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari e che maturino la decorrenza della pensione – con le vecchie regole – entro il 6 Gennaio 2015 (cfr. messaggio inps 4678/2013).
Si ritiene dunque che il lettore rispetti i paletti per essere in questa categoria di salvaguardati.
Quanto ai rimanenti punti ricordo che l'inps con messaggio numero 20600 del Dicembre 2012 ha precisato che la stima di vita – per i soli lavoratori salvaguardati quarantisti – non si applica (in conformità peraltro con la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011). Pertanto sarà sufficiente perfezionare 2080 settimane di contribuzione.
Alla luce di tutto ciò si confermano i calcoli effettuati. Dai dati forniti emerge che il lettore è un quarantista con perfezionamento del requisito contributivo nell'agosto 2013 e con decorrenza fissata per il 1° Novembre 2014 (per effetto di un allungamento delle finestre mobili pari a 2 mesi disposto dalla legge 111/2011).
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Pensioni, i contributori volontari prima del 1992 mantengono i 15 anni di contributi
Martedì, 09 Aprile 2013Ho richiesto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari prima del 1992 ma non ho raggiunto i 15 anni di contribuzione entro tale data. Potrò andare in pensione di vecchiaia sempre al raggiungimento del requisito minimo di 15 anni, o dovrò raggiungere i 20? Vincenzo da Roma
Inps, con la circolare numero 16 del 1° febbraio 2013, ha precisato che le deroghe previste dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992), che consentivano l'accesso al pensionamento con 15 anni di contributi al raggiungimento dell'età prevista dall'ordinamento per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si continuano ad applicare nei confronti dei lavoratori che hanno perfezionato il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 1992.
Per quanto riguarda i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992, l'istituto ha confermato che l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992, ancorché gli stessi non abbiano effettuato versamenti anteriormente a tale data. Tuttavia, a tali lavoratori si applicheranno i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia, comprensivi dell'adeguamento alla stima di vita, stabiliti dalla riforma Monti-Fornero.
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Regime sperimentale donna, la finestra mobile riduce le possibilità di accesso
Martedì, 09 Aprile 2013Sono nata nel dicembre 1958. Nel 2015, quando avrò 35 anni contributivi e 57 annidi età, potrò andare in pensione con il regime sperimentale donna (la cd opzione donna)? Elisa da Mantova
La risposta è negativa. Infatti l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 consente alle lavoratrici dipendenti e autonome l'accesso alla pensione di anzianità- con metodo di calcolo contributivo - con 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 anni di contributi, a condizione che maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico (57/58) è aumentato di tre mesi in forza degli adeguamenti legati alla speranza di vità. L'Inps poi ha precisato, con la circolare numero 35 del 14 Marzo 2012, che entro il 2015 deve risultare aperta anche la finestra mobile di 12 mesi (18 per le autonome), derivandone che i requisiti anagrafici e contributivi devono essere perfezionati entro novembre 2014. Poiché la lettrice è del 1958, risulta impossibile che perfezioni il requisito anagrafico entro il 2014. Il regime sperimentale in oggetto, previa verifica dei risultati da parte del governo, potrebbe essere prorogato.
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Esodati, nel fondo si rimane sino a 62 anni
Martedì, 09 Aprile 2013A seguito accordo firmato con il datore di lavoro a ottobre 2010, il 1° giugno 2013 dovrò entrare nel fondo di solidarietà di settore, restandovi fino al febbraio 2016, data del compimento del mio 62° anno di età (a seguito del decreto Fornero per i "salvaguardati") come mi avete detto su Business Vox e confermato dal mio patronato ieri. Ciò nonostante, raggiungerò i requisiti pensionistici Inps, secondo la normativa vigente, nel gennaio 2015, con 41 anni e sei mesi di contributi e con età anagrafica di 60 anni. Vorrei sapere se, nonostante il fatto che la data indicata per l'uscita dal fondo è febbraio 2017, potrò, al raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo il Dl "salva Italia", e cioè nel gennaio 2015, fare richiesta di pensione all'Inps, ovviamente con sospensione dell'assegno di sostegno al reddito e con l'eventuale decurtazione.
Si ritiene che la risposta sia negativa. In base a quanto chiarito dall'Inps con il messaggio 13343 del 9 agosto 2012, l'articolo 2, lettera e, del decreto interministeriale del 1º giugno 2012 prevede la possibilità di accedere alla salvaguardia nei confronti di quei lavoratori per i quali sia stata prevista la prestazione straordinaria da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, ma l'accesso al fondo sia avvenuto o avvenga successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati resteranno a carico dei fondi stessi fino al compimento del 62° anno di età anche nei casi in cui il lavoratore maturi i requisiti per accedere alla pensione anteriormente a tale età.
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Pensioni, con la totalizzazione la pensione arriva 40 anni
Lunedì, 08 Aprile 2013Sono un esodato . A fine Novembre versando fino a quella data i contributi volontari arriverò a 40 anni di contributi. Se la legge non cambia dovrò versare ulteriori 2 anni e 10 mesi di contributi per arrivare a 42 e 10 mesi di contribuiti e percepire la pensione ( una cifra molto alta di ulteriori contributi da versare che non mi posso permettere). Mia moglie e' agente di commercio e volevamo costituire una societa' commerciale e io verserei i contributi come lavore autonomo del commercio per 3 anni. Volevo sapere:
a) questi tre anni mi faranno comulo a livello di anzianita' con i 40 versati come dipendente ? dopo 3 anni, arrivando cosi' a 43 anni di contributi prendero' la pensione anticipata di anzianita' ?
c) cosi' facendo potro' risparmiare il versamento dei contributi volontari e avere la certezza di percepire la pensione sommando i 40 + 3 ?
4) l'importo della pensione come sara' calcolato ?
Si ritiene innanzitutto che il lettore non possa usufruire del previgente regime pensionistico in quanto raggiungerebbe i 40 anni di contributi nel Novembre 2013 con decorrenza del trattamento pensionistico oltre la data limite del 6 Gennaio 2015 come fissata dall'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 per i contributori volontari (la decorrenza verrebbe infatti a collocarsi dal 1° Febbraio 2015).
Cio' premesso per valorizzare la contribuzione versata in diverse casse è possibile usufruire eventualmente della totalizzazione nazionale. L'istituto in questione consente di accedere al trattamento di vecchiaia al compimento dei 65 anni e tre mesi (2013-2015; 65 anni e 7 mesi dal 2016) con almeno 20 anni di contributi oppure alla pensione di anzianità con 40 anni e tre mesi di contributi, requisito che - nel caso in questione - potrebbe essere raggiunto nel 2014. Il Dl 201/2011 ha infatti abolito il paletto della necessità di almeno 3 anni di contribuzione in ciascuna cassa.
Ricordo tuttavia che le pensioni in regime di totalizzazione scontano una finestra mobile di 18 mesi a cui deve anche aggiunta (in caso di pensione di anzianità) un ulteriore slittamento di un mese se il requisito viene raggiunto nel 2012, di due mesi se raggiunto nel 2013 e di tre mesi se raggiunto dal 2014 in poi (si veda a proposito il recente messaggio inps 214/2013).
Usufruendo della totalizzazione l'importo della pensione viene inoltre calcolato con il sistema contributivo (ogni gestione interessata alla totalizzazione esegue infatti il calcolo pro quota in funzione dei periodi di iscrizione rispettivamente maturati) ed è lecito aspettarsi una decurtazione dell'assegno significativo.
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