Bollette non pagate, rateizzazione «obbligatoria» fino al 30 giugno 2022
Lo stabilisce il Decreto Energia che proroga di due mesi l’agevolazione per i clienti domestici inizialmente prevista fino al 30 aprile 2022 dalla Delibera Arera del 30 dicembre 2021.
Pagamenti rateizzati delle bollette di luce e gas per i clienti domestici sino al 30 giugno 2022 (in luogo del precedente termine del 30 aprile 2022). Lo prevede l’articolo 6-bis del dl n. 21/2022 aggiunto dalla legge di conversione n. 51/2022 (cd. «decreto energia») in vigore dallo scorso 18 maggio 2022 nell’ambito delle misure di contrasto al caro energia.
La novità si aggiunge a quella prevista dall’articolo 6 del citato dl n. 21/2022 che ha esteso la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso allo sconto in bolletta.
Le caratteristiche del piano di rateizzazione
In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, le società venditrici sono tenute a concordare con i clienti un piano di rateizzazione degli importi senza interessi prima di procedere alla disattivazione dell’utenza in base alle modalità stabilite dalla Delibera Arera 30 dicembre 2021
In particolare le società dovranno inserire nella comunicazione di sollecito al pagamento anche un’offerta al cliente che preveda un piano di rateizzazione con le seguenti caratteristiche:
- una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente. In partica, se il cliente riceve la bolletta una volta al mese, anche il piano di rateizzazione dovrà prevedere una rata mensile.
- un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;
- la prima rata deve avere un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e il restante 50% deve essere recuperato in rate successive di ammontare costante. Insomma, una prima maxirata seguita da successive rate minori e di pari importo.
E ancora, qualora l’importo di ciascuna rata, risulti inferiore a 50 euro, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione. Il numero delle rate in questo caso non dovrà essere eccessivo, ma dovrà solo permettere che le rate da pagare non siano inferiori a 50 euro cadauna, e comunque mai inferiori a due. Un accordo che sarà efficace anche una volta cambiato gestore, giacché nel caso di cambio del fornitore, i venditori precedenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione concordato.
Le società venditrici possono negoziare con il cliente un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente.
I contenuti dell’offerta di rateizzazione
In ogni caso, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente. Pertanto, nella comunicazione in cui si offre la possibilità di aderire al piano devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione. Solo qualora il cliente non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato pagamento, può procedere alla sospensione della fornitura di luce e gas.