Buono nido, Ok alla corresponsione anche agli stranieri
Anche la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso dell'INPS in merito al riconoscimento della prestazione agli stranieri non titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Resta fermo il riconoscimento del buono nido anche agli stranieri con permesso di soggiorno a scadenza. Lo rendo noto l'INPS nel messaggio n. 2663/2021 pubblicato oggi a seguito della decisione della Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 633/2021) che ha confermato l'orientamento del Tribunale di Milano risalente allo scorso novembre.
La questione
Il buono nido consiste in un beneficio economico che dal 1° gennaio 2020 può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE. Ai sensi del D.P.C.M. 17 Febbraio 2017 e della Circolare Inps n. 20/2020 il beneficio è stato riconosciuto ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oppure per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria).
L'Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (R.g.n. 3219/2020), ha dichiarato discriminatoria l'esclusione dal beneficio delle madri straniere non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo condannando l'INPS all'erogazione anche verso gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia in base ad altro titolo (es. permesso di lavoro). Con la sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, la Corte d’Appello di Milano ha confermato l'orientamento del Tribunale respingendo il ricorso proposto dall'INPS.
L'Inps, pertanto, conferma che continueranno ad essere accolte, anche tramite riesame in autotutela, le istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo (si veda al riguardo il messaggio inps n. 4768/2020). Resta inteso che le domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia (sulla materia pende un ricorso anche presso la Corte UE).
Documenti: Messaggio Inps 2663/2021