Agenzie di Viaggio, Ok alla fruizione dell'esonero contributivo
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Lo sgravio autorizzato andrà impegnato sulle denunce contributive di competenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Via libera alla fruizione della decontribuzione totale prevista dal «decreto sostegni ter» in favore di agenzie di viaggi e tour operator. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3549/2022 in cui spiega di aver concluso l’elaborazione delle istanze telematiche presentate (c’era tempo sino al 9 settembre 2022) e che, pertanto, i datori di lavoro potranno recuperare lo sgravio autorizzato nelle denunce di competenza dell’ultimo trimestre 2022.
L'agevolazione
Lo sgravio è stato introdotto dall'art. 4 del dl 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di «competenza» da aprile ad agosto del corrente anno. Consiste dell'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico (solo la quota datoriale), senza alcuna ripercussione negativa sulle pensioni dei lavoratori, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Lo sgravio opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi ed è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione «79» a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno assunta dal datore. E’ cumulabile anche con eventuali altri incentivi ma solo nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta nel predetto periodo di competenza. Naturalmente il beneficio è subordinato al rispetto della regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme sulle condizioni del lavoro e dei Ccnl applicabili.
Importo Autorizzato
L’Inps ha individuato la platea degli aventi diritto entro lo scorso 30 giugno attribuendo il CA “2J”(cfr: messaggio inps 2712/2022) e dando loro tempo dal 27 luglio al 9 settembre 2022 per presentare la domanda preventiva di quantificazione dell’esonero. Per farlo occorreva utilizzare il modulo d’istanza on-line «AT_2TER», disponibile all’interno dell’applicazione «Portale delle Agevolazioni» accessibile dal portale telematico Inps (cfr: Circolare Inps 89/2022).
Ebbene l’Inps spiega di aver concluso l’esame delle domande definendo l’importo massimo fruibile che, come noto, corrisponde alla contribuzione (datoriale) effettivamente dovuta nel periodo di competenza da aprile ad agosto 2022. L’importo autorizzato è visionabile in calce a ciascuna domanda ed è contrassegnato con la dicitura «istanza accolta provvisoria».
Fruizione
La fruizione dell’esonero avviene compensando la contribuzione dovuta con i flussi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. I datori di lavoro dovranno a tal fine utilizzare il codice causale “L572”. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Riesame entro 30 giorni
Ove l’importo richiesto in sede domanda sia risultato superiore a quello riconosciuto dall’Inps sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi (oppure non sia stato possibile quantificare l’esonero spettante) la domanda è contrassegnata con la dicitura «istanza accolta parzialmente provvisoria».
In tal caso l’interessato può produrre una istanza di riesame entro il 13 ottobre 2022 (cioè entro 30 giorni dalla ricezione dell’elaborazione dell’istanza di esonero). La richiesta di riesame si effettua utilizzando il modulo di istanza on-line «AT_2TER», reso disponibile all’interno dell’applicazione «Portale delle Agevolazioni» accessibile dal portale telematico Inps. Nella procedura sarà possibile allegare ulteriore documentazione che comprovi il diritto ad un esonero superiore. Se l’Istituto non si esprime entro i successivi 30 giorni la domanda di riesame si intende respinta e resterà valido l’importo originariamente autorizzato.
Documenti: Messaggio Inps 3549/2022