Alluvione, Sull’indennità si pagano tasse e contributi
I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito all’indennità di 500€ istituita dal dl n. 61/2023 a favore dei lavoratori autonomi coinvolti nell’alluvione in Emilia Romagna che hanno dovuto sospendere l’attività.
L’indennità fissata dal dl n. 61/2023 per i lavoratori autonomi coinvolti negli eventi alluvionali dell’Emilia Romagna (500 euro per periodi quindicinali di sospensione dell'attività tra maggio e agosto) è soggetta al prelievo fiscale e contributivo. Lo rende noto l'Inps nel messaggio 2458/2023 in cui spiega, peraltro, che l'importo dell'indennità non si può frazionare e che indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.
Gli eventi alluvionali
I chiarimenti riguardano la circolare 54/2023 con cui l'Inps ha dettato le istruzioni a lavoratori autonomi e professionisti senza cassa sul diritto a un'indennità una tantum per la sospensione delle attività dovuta agli eventi alluvionali di maggio in Emilia Romagna. La domanda si presenta online e può coprire, fino all'importo massimo di 3.000 euro, i periodi di sospensione attività tra maggio e agosto, nell'importo di 500 euro per periodo quindicinale. Il documento coglie l’occasione per precisare ulteriori caratteristiche dello strumento.
Autonomi agricoli
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli l’Inps spiega che l'impossibilità a prestare attività lavorativa, per via degli eventi alluvionali, non è da intendersi riferita all'intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore o singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto, è corretta l'interpretazione in base alla quale la sospensione è riconosciuta nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale od operativa in uno dei comuni alluvionati (elenco allegato al dl 61/2023), nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte negli stessi comuni.
In merito alla durata della sospensione dell'attività, per la quale è prevista un'indennità d'importo di 500 euro per «ciascun periodo di sospensione di 15 giorni» il documento spiega che l'importo dell'indennità non è frazionabile e che indennizza periodi di sospensione non superiori a 15 giorni. Con questo esempio: nel caso di tre sospensioni differenti verificatesi a causa delle forti piogge, rispettivamente, dal 4 al 5 maggio, dal 7 al 9 maggio e dal 12 al 13 maggio, il richiedente può presentare una domanda con tre distinti periodi di sospensione (o in alternativa tre domande, una per ciascun periodo). Nell'esempio l'indennità che spetterà sarà di 1.500 euro, nel limite complessivo di 3000 a beneficiario.
Per provare la sospensione
L'Inps indica alcuni documenti che potranno servire nel caso in cui, eventualmente, sarà richiesto nell'ambito dei controlli a campione di provare la sospensione dell'attività. Si tratta, senza pretesa di esaustività: della comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).
Regime fiscale dell'indennità
Infine un ultimo chiarimento riguarda il regime fiscale dell'indennità che secondo l’Inps costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Come tale, pertanto, costituisce anche base imponibile ai fini contributivi. Considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito e, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, anche in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l'Inps ha inserito all'interno della domanda un box con due opzioni: una per gli autonomi con regime forfettario, l'altra per quelli agricoli.
Documenti: Messaggio Inps 2458/2023