Amianto, In Gazzetta il decreto sui benefici previsti dalla legge di stabilita'
Il provvedimento riguarda i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto.
I lavoratori in questione potranno godere di una maggiorazione contributiva del 25%, - utile ai soli fini della misura della pensione ai sensi di quanto già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 come riformato dal decreto legge 269/2003 - del periodo di lavoro svolto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto sino al termine della bonifica. Si ricorda che gli interessati per accedere al beneficio dovevano presentare istanza, a pena di decadenza, entro lo scorso 1° marzo 2016, alle strutture dell'Inps territorialmente competenti (cfr: messaggio inps 587/2016) e che i trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio in parola, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.
Procedura amministrativa. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze. La certificazione dei periodi di lavoro oggetto della predetta maggiorazione dovranno essere individuati preventivamente dall'Inail che trasmetterà la domanda di accoglimento dell'istanza all'Inps.
E' previsto il monitoraggio delle domande in funzione delle risorse stanziate per il beneficio dal legislatore. A tal fine, l'Inps all’esito di tale procedura dovrà comunicare all’interessato: a) l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria; b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio stesso; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.
Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'Inps effettuerà il monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l’analisi delle informazioni concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici; b) l’onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Documenti: Messaggio Inps 587/2016; Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2016
La legge di stabilità porta in dote un mix di interventi chirurgici per consentire il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori esposti all'amianto coinvolti in processi di crisi aziendali.
La novità principale riguarda il riconoscimento ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) le cui risorse dovranno essere assegnate tramite un apposito decreto ministeriale.
Un'altra serie di modifiche riguarda i lavoratori nell'ex-Isochimica di Avellino che già lo scorso anno avevano beneficiato di una normativa per rimettere in pista regole di pensionamento più agevoli. Si dispone infatti che la maggiorazione contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati). Potranno fruire del beneficio anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
Coloro che non riescono a centrare la pensione in virtu' dei suddetti benefici saranno tutelati attraverso l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018. Sarà un apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) a determinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.
L'emendamento approvato mette poi in campo una serie di interventi chirurgici per limare alcune storture emerse dopo l'approvazione della precedente legge di stabilita'. In particolare si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa.
Infine si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.