Anno bianco, Criteri più soft per chi ha avviato l'attività nel 2019
Nota dell'ente di previdenza in merito ai requisiti per il cd. anno bianco a favore di chi ha iniziato l'attività nel corso del 2019. La riduzione del 33% si calcola sulla media del fatturato mensile conseguito nel 2019 e nel 2020.
Accertamento soft per la riduzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno del 33%) a favore dei soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. Nel loro caso, infatti, il confronto non verrà effettuato sui valori assoluti del 2019 e del 2020 ma considerando l’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3217/2021 in cui risponde ad alcune richieste di chiarimenti circa il cd. anno bianco per i lavoratori autonomi (i cui termini per la presentazione delle domande scadono a fine mese).
Anno bianco
Come noto la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2021) ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro. Tra i requisiti occorre aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si applicano a chi ha avviato l'attività nel corso del 2020.
Attività avviata nel 2019
Se l'attività è stata avviata prima del 2019 l'accertamento della riduzione del fatturato può essere effettuato senza problemi in quanto tutte le mensilità 2019 e 2020 sono interamente lavorate. Se l'attività, invece, è iniziata nel 2019 (ad esempio nel settembre 2019) l'INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, spiega che il calcolo va fatto non confrontando i valori assoluti nei due anni (2019 e 2020), in quanto evidentemente nel 2020 l'interessato avrebbe lavorato più mensilità del 2019 perdendo il diritto al beneficio, bensì ponendo a confronto l’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
In definitiva per poter accedere all’esonero l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019. Ad esempio se un autonomo ha fatturato 3.000€ al mese da settembre 2019 a febbraio 2020 e poi 500 euro da marzo 2020 a dicembre 2020 rientra nell'agevolazione perché la media mensile del fatturato del 2020 è 916€ ((3.000€ per gennaio e febbraio + 500€ da marzo a dicembre)/12) rispetto a 3.000€ medi mensili del 2019.
Documenti: Messaggio Inps 3217/2021