Anno bianco, Slittano i tempi INPS per i rimborsi
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Congelate le istanze di rimborso della contribuzione sino al completamento delle attività di verifica. Possibile in alternativa chiedere la compensazione.
Slittano i tempi per il rimborso della contribuzione versata dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS che hanno ricevuto il primo disco verde alla fruizione dell'esonero contributivo (cd. anno bianco). Dovranno attendere (e non c'è una data) il completamento di tutte le verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti (es. accertamento del calo del fatturato o dei corrispettivi, regolarità contributiva, eccetera).
Lo spiega, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 4620/2021 in cui anticipa che i tempi potrebbero essere particolarmente lunghi in considerazione del fatto che alcune attività dipendono dall'Agenzia delle Entrate. Nell'attesa le eventuali domande di rimborso presentate saranno «congelate».
Contribuzione in eccesso
Come noto l'Istituto ha completato (il 29 novembre 2021) le attività di verifica preliminare per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli importi concessi sono visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale”. Intimoriti per l'incertezza amministrativa o indotti in errore molti contribuenti hanno già pagato tutto o in parte la contribuzione che avrebbe formato oggetto di esonero. Ebbene la contribuzione in eccesso può essere rimborsata o compensata con quella da versare alle scadenze future.
Rimborsi in Stand-by
Tuttavia se per il rimborso, come anticipato, occorre attendere il completamento di tutte le verifiche richieste dalla legge (per le quali non c'è una scadenza precisa, con evidenti rischi di ritardi) l'Inps spiega che le istanze di compensazione possono già essere accolte per artigiani, commercianti e agricoli autonomi.
Nello specifico le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (cioè le prime tre rate), conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future (es. emissione 2022). In tal caso occorre una specifica domanda.
Domande al via
Sia le domande di rimborso che di compensazione possono essere presentate telematicamente dai contribuenti anche oltre il 31 dicembre 2021, termine da considerarsi meramente ordinatorio. Per le prime occorre andare nel “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” (o, se trattasi di agricoli autonomi, "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”) al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.
Quelle di compensazione vanno presentate tramite l'applicativo “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell'oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” oppure, se trattasi di agricoli autonomi, tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.
I contribuenti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti potranno presentare le istanze di rimborso o compensazione soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Documenti: Messaggio Inps n. 4620/2021