Aree Sisma, Ok al pagamento dei contributi sospesi in 120 rate mensili
I chiarimenti in un documento Inps. La prima delle 120 rate dovrà essere versata entro il 1° giugno 2019, la seconda entro il 16 luglio, poi dal 16 di ogni mese. L'Importo minimo è di 50€.
I chiarimenti riguardano la ripresa del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i comuni di Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2016/2017. L'articolo 48, comma 13, e ss e del DL 186/2016 ha previsto la sospensione del versamento dei contributi con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017. Originariamente il versamento di tale contribuzione doveva avvenire in unica soluzione entro il 30 Ottobre 2017 ma diverse proroghe, l'ultima contenuta nella legge di bilancio per il 2019, ne hanno rimandato la scadenza al 1° giugno 2019 consentendo anche il versamento del dovuto in 120 rate senza l'applicazione di sanzioni o interessi. Il nuovo termine del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione. L'Inps aveva già fornito le indicazioni per il versamento del debito in unica soluzione con il messaggio 1654/2019 lo scorso 29 Aprile 2019 rinviando ad ulteriori istruzioni coloro che intendono usufruire della rateizzazione.
Domande per via telematica
Ebbene a scioglimento della riserva il documento di rito informa che la richiesta di rateazione del debito deve essere presentata all'Inps esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati tramite il sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”. Possono presentare la relativa domanda tutti i lavoratori sia dipendenti (anche domestici ed agricoli) che autonomi, per il pagamento si dovrà utilizzare l'F24. In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.
L'Inps comunica che la prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2019, quelle successive dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Per evitare il versamento della seconda rata nello stesso mese di scadenza della prima, il termine di pagamento della seconda rata è prorogato al 16 Luglio 2019. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.
Zona franca Urbana
L'Inps informa, inoltre, che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni previste per il quadriennio 2017-2020 per l'Istituzione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia potranno utilizzare il credito verso l'erario riconosciuto dal MISE per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto ed oggetto di sospensione contributiva nei periodi di imposta 2017 e 2018; tale possibilità è, invece, preclusa per i contributi sospesi relativi al periodo di competenza 2016.
Piani di rateazione concessi alla data dell'evento sismico
L'Istituto comunica, infine, che i piani di rateazione dei debiti contributivi già in corso alla data dell'evento sismico, sospesi per l'entrata in vigore del DL 189/2016, dovranno essere riattivati mediante versamento in unica soluzione, entro la data di scadenza del 1° giugno 2019, dell’importo complessivo delle rate sospese. Le causali contributo e l’esposizione dei dati nel modello F24 devono essere le stesse utilizzate nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato. Il mancato adempimento comporterà la revoca della rateazione con emissione dell’Avviso di Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della Riscossione per le successive fasi di recupero del credito.
Documenti: Messaggio Inps 1987/2019; Circolare Inps 48/2019; Messaggio inps 1654/2019