Artigiani e Commercianti, I contributi indebiti non aumentano la pensione
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Decorso il termine di prescrizione i contributi restano acquisiti dall'INPS e non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici.
L'articolo 12 della legge n. 613/1966 ha previsto che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dall'INPS ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti. Il principio è tassativo e, pertanto come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere applicata la sanatoria di cui all’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi). Questi ultimi, infatti, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).
La richiesta entro 10 anni
L'Inps spiega che in tal casi l'assicurato può chiederne il rimborso entro il termine ordinario di prescrizione, 10 anni (decorrenti dalla data di ciascun versamento). Se il termine è spirato i contributi non dovuti vengono definitivamente incamerati dall'INPS e non potranno essere in alcun modo valorizzati ai fini pensionistici (in sostanza vanno perduti). Sul piano operativo con riferimento alle richieste di rimborso già presentate l'INPS procederà alla restituzione dei soli importi non ancora caduti in prescrizione. Se alla data del 6 maggio 2021 è stata già accolta una domanda di rimborso, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’INPS provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione.
Documenti: Circolare Inps 75/2021