Aziende Agricole, Al via i conguagli per il finanziamento della CISOA
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Entro il 16 aprile si dovrà versare il contributo dell’1,5% destinato al finanziamento della Cassa Integrazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.
Al via dal 1° gennaio 2023 il pagamento del contributo CISOA per le aziende che impiegano personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato. Entro il 16 aprile, inoltre, si dovranno versare gli arretrati per le mensilità da gennaio a dicembre 2022. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 1/2023 pubblicata ieri in cui spiega che l’adempimento discende dalla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge n. 234/2021.
CISOA
Per i dipendenti da imprese del settore agricolo l’integrazione salariale è offerta dalla CISOA (art. 8 legge n. 457/1972) che riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate. Nel tempo la prestazione è stata riconosciuta anche agli impiegati e ai quadri (art. 14, co. 2 della legge n. 223/1991) e agli apprendisti professionalizzanti.
L’estensione
Come noto la legge n. 234/2022 ha operato una ampia riforma delle platee dei destinatari delle integrazioni salariali. In particolare per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la cassa integrazione spetta ai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca i lavoratori a domicilio.
La novità, spiega l’Inps, trova applicazione anche nei confronti della CISOA. Dal 1° gennaio 2022 il trattamento spetta anche agli apprendisti non professionalizzanti. Si tratta, in particolare, dei lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).
Conguagli al via
Di conseguenza l’Inps spiega che le imprese agricole interessate dal 1° gennaio 2022 sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello. Il contributo CISOA va versato anche dalle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo. Non è dovuto per i datori di lavoro assicurati per la malattia.
Modalità
Dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro che operano con l’Uniemens troveranno la procedura di versamento dei contributi aggiornata con l’inclusione anche degli apprendisti non professionalizzanti. Per i periodi pregressi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, i datori di lavoro dovranno, invece, versare il contributo dell’1,5% sull’imponibile 2022 entro il 16 aprile 2023 (cioè entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare). Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni.
Se, invece, il datore opera con il flusso PosAgri con l’emissione del quarto trimestre 2022 l’Inps aggiungerà la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.
Documenti: Circolare Inps 1/2023