Bonus Bebe', stop al beneficio per chi perde il lavoro
Il Chiarimento arriva dall'Inps. Senza il lavoro si perde il bonus di 600 euro al mese per l'acquisto dei servizi di baby-sitting.
Lo scambio. I chiarimenti riguardano i cosiddetti voucher bebè, finalizzati a sostenere le mamme nelle spese per l'acquisto di servizi all'infanzia. In pratica, le madri hanno facoltà di richiedere il rilascio di un certo quantitativo di voucher (buoni lavoro per l'acquisto di prestazioni accessorie) per ogni mese di rinuncia alla fruizione del congedo parentale. In alternativa ai voucher, la lavoratrice può indicare direttamente un servizio al quale si rivolgerà per ricevere assistenza; in tal caso, l'Inps procede al pagamento diretto del bonus (i 600 euro mensili).
Cessazione del rapporto. La disciplina (dm 28 ottobre 2014) consente di fare domanda dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e negli 11 mesi successivi. Quindi il termine iniziale del beneficio coincide con la data della domanda, mentre quello finale è conseguentemente fissato dai mesi di congedo parentale cui si rinuncia. In caso di cessazione del rapporto prima di tale termine finale, spiega l'Inps, il giorno di cessazione va inteso anche come ultimo giorno di beneficio. Per esempio, se la domanda è stata presentata il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto è il 12 marzo 2015, alla madre saranno riconosciuti 2 mesi di voucher (dal 13 gennaio al 12 marzo).
Da tempo pieno a part-time. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio va riproporzionato. In caso di modifiche del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, il periodo di beneficio va dalla della domanda al giorno di modifica del rapporto; lo stesso viceversa (cioè in caso di rapporto che da part-time è trasformato a tempo pieno). In tal modo cioè, spiega l'Inps, è possibile individuare, nell'ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti sono da erogare pienamente e quanti, invece, in misura riproporzionata.
Il criterio di calcolo. In tutti i casi di riproporzionamento del beneficio, spiega ancora l'Inps, si applica il seguente criterio: se alla data di modifica del rapporto il numero di giorni eccedenti i mesi interi è maggiore di 15, il beneficio va erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione; in caso contrario (se il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari o minore di 15), il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto, va erogato con le nuove modalità scaturenti dall'avvenuta variazione del rapporto.