Bonus mobili, sì ai pagamenti con carta di credito o debito
La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 11/E offre risposte agli interessati (Singoli, Caf, Professionisti) sui dubbi relativi alla applicazione del Bonus Mobili. Kamsin Il Bonus è collegato innanzitutto alle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013 nell’ arco di tempo che va dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014. In merito pertanto la circolare sembra chiarire che per aver diritto allo sconto sia sufficiente che il contribuente abbia cominciato a sostenere spese per interventi edilizi (sempre a partire dal 26 Giugno 2012) prima di aver acquistato mobili ed elettrodomestici.
Gli interventi edilizi della circolare fanno riferimento ai commi 1, lettera A),B) e C) e 3 dell’ Art. 16 bis DPR 917/1986. Nella elencazione non viene fatto riferimento alla lettera D dell’ art. 16 relativa alla costruzione di box auto che pertanto non rientra nei presupposti di “intervento edilizio”. Il legislatore ha ancorato la detrazione per l’ acquisto di mobili agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non sulla realizzazione di nuove costruzioni.
Analogo mancato riconoscimento del bonus mobili anche alle spese relative al risparmio energetico che pertanto non possono costituire presupposto per la detrazione. Per l’ accesso al bonus mobili gli interventi sul risparmio energetico debbono configurarsi come interventi di “manutenzione straordinaria” (DPR. N. 380/2001).
“In relazione agli adempimenti da seguire per l’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,- la circolare ha specificato- che i contribuenti debbono eseguire i pagamenti attraverso bonifici bancari o postali (…) che prevedono la ritenuta del 4%. Rimane ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito”.
La detrazione spetta nella misura del 50% su un ammontare massimo di euro 10.000 che può essere calcolato sommando tutti gli acquisti sostenuti dal 6 Giugno 2013 (Art. 16, comma2 DL. 63/2013) al 31 Dicembre 2014.
Zedde