Canone Rai, gli studenti e gli inquilini pagano solo se residenti nell'immobile
Gli inquilini che hanno preso la residenza nell'immobile saranno tenuti al pagamento del Canone Rai tramite il modello F24 o direttamente in bolletta se risultano intestatari del contratto di energia elettrica.
In sostanza, se si è in affitto in un appartamento dove è presente un televisore e l'utenza elettrica è intestata ancora al proprietario dell'abitazione lo studente dovrà comunque pagare il canone tv, perchè detiene un apparecchio televisivo nell'appartamento preso in affitto. E dato che non potrà farlo con la bolletta elettrica, perchè è intestata al proprietario dell'immobile, l'inquilino dovrà farlo ancora con i mezzi tradizionali. In particolare, nei giorni scorsi l'Agenzia aveva anticipato che il pagamento poteva essere fatto con l'F24 entro il 31 Ottobre 2016. Ora questi riferimenti sono stati tolti dalle Faq rimandando il tutto alla pubblicazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico ma la data del 31 ottobre dovrebbe essere confermata.
Se lo studente, invece, fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se possiede un'altra abitazione in cui risulti già titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone non dovrà pagarlo di nuovo. In entrambi i casi allo studente non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione alle Entrate.
Le carte in tavola cambiano con riferimento allo studente che avesse, invece, effettuato la voltura della bolletta in suo nome. In tal caso si torna alle regole generali che vedono l'addebito del canone in bolletta a partire dal prossimo luglio. Anche in questo caso, però, se lo studente fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori, potrà presentare la dichiarazione compilando il quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell'utenza (nell'esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone. Se, poi, lo studente è proprietario di un'altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.
Resta inteso che ove lo studente volesse non pagare il canone, qualora fosse obbligato in base alle regole appena esposte, a questi non resterebbe altra possibilità che disfarsi del televisore ed effettuare la dichiarazione sostitutiva di mancato possesso dell'apparecchio televisivo (diffusa di recente dalla stessa Agenzia delle Entrate - Quadro A) entro il 30 Aprile 2016 (o entro il 10 Maggio 2016 se la si presenta per via telematica). Date per ora fisse ma che potrebbero essere prorogate dal Governo sino al 15 maggio. Dunque bisogna affrettarsi.