Cartelle esattoriali, Rateizzazione semplificata per debiti fino ai 120 mila euro
La legge n. 91/2022 innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
La conversione in legge del cd. dl «aiuti» (dl n. 50/2022) rilancia la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Lo rende noto l'Ader, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in un comunicato stampa diffuso ieri in cui informa che è possibile presentare domanda di dilazione semplificata fino a 120 mila euro in luogo della previgente soglia di 60 mila euro.
Sono tre le misure di semplificazione, operative per le domande inoltrate dal 16 luglio in poi, messe in campo dalla legge n. 91/2022 di conversione del dl n. 50/2022. L’art. 15 bis modifica infatti DPR/1973 (art.19) in tema di rateizzazione delle cartelle nei seguenti termini:
- raddoppia da 60.000 a 120.000 euro la soglia entro cui è concessa la rateizzazione ordinaria in modo automatico e senza allegare, quindi, documentazione aggiuntiva che attesti lo stato di difficoltà economica;
- salgono a 8 (dalle 5 precedenti) le rate inevase, anche non consecutive, che determinano la decadenza dai piani di rateizzazione accordati;
- viene reso strutturale e potenziato l’istituto della compensazione con crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubbliche Amministrazioni.
Rateizzazione semplificata estesa
Secondo la normativa previgente la dilazione di pagamento ordinaria (fino a 72 rate in sei anni) per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 60.000 euro, poteva essere concessa solo a fronte di una a temporanea situazione di obiettiva difficoltà da documentare in sede di domanda. Ora, per le istanze successive al 16 luglio, il limite sale a 120.000 euro e la domanda semplice, senza la relativa documentazione allegata, può essere effettuata tramite il nuovo modello fornito dall’ADER da inviare tramite pec agli indirizzi delle sedi territoriali competenti dell’Agenzia.
Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.
Per i debiti sopra i 120 mila euro dovrà essere utilizzato il modello specifico, anch’esso da inoltrare con posta certificata, a cui sarà necessario invece allegare la documentazione comprovante lo stato di difficoltà.
Prossimante sarà anche possibile l’invio online tramite il servizio «rateizza adesso» accessibile nell’area riservata del sito ADER.
Decadenza dopo 8 rate inevase
Più soft anche il regime della decadenza. La Legge di conversione ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati si determini a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, dalle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza il debito non potrà essere nuovamente dilazionato ma si precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Un ulteriore alleggerimento, quello sul numero delle rate, che va a sommarsi e stratificarsi alle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria. Tali piani di dilazione, di fatti, sono tuttora vigenti con termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione (v. tabella).
Compensazione con crediti della PA
L’ultimo ritocco, sempre in un’ottica di semplificazione, attiene alla disciplina della compensazione maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Diventa infatti strutturale – e non più rinnovabile di anno in anno – la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. È l’art. 20 ter del Decreto Aiuti inserito in fase di conversione a novellare la disciplina in materia (art. 28 quater DPR n.602/1973). Ai crediti derivanti da forniture, tra l’altro, si aggiungono anche quelli per prestazioni professionali.
Le nuove disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.