Cassa COVID, Modelli SR41 utilizzabili sino a fine anno
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Prorogata di quattro mesi la scadenza del periodo transitorio per il passaggio obbligatorio al modello "UniEmens-Cig".
Sino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il vecchio modello SR41 per trasmettere i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3556/2021 in cui spiega che il periodo transitorio per il passaggio all'UniEmens-Cig è stato prorogato rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre 2021 per venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari.
Modello UniEmens-Cig
La novità è stata introdotta dall'articolo 8 del dl n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni) con l'obiettivo di velocizzare i termini di pagamento diretto delle integrazioni salariali con causale COVID. Nella Circolare n. 62/2021 l'Inps ha precisato che dal 1° aprile 2021 i datori di lavoro possono trasmettere i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle domande di CIGO, CIGD e ASSO con causale COVID-19, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, tramite il flusso telematico UniEmens-Cig in luogo del vecchio modello SR41. Sino a settembre, tuttavia, sarebbe stato ancora possibile utilizzare quest'ultimo modello (periodo transitorio). La novità vale anche per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% della prestazione.
Proroga sino al 31 dicembre 2021
Per venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari l'INPS ha ritenuto opportuno prorogare il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale con causale COVID-19 presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”.
Come già precisato nella Circolare Inps n. 62/2021 continuano a rimanere esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato e le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41” semplificato. Per i trattamenti di integrazione salariale con causali ordinarie, invece, il nuovo modello "UniEmens-Cig" continua ad essere una facoltà per i datori di lavoro la cui eventuale estensione sarà valutata dall'Istituto di Previdenza al termine del periodo transitorio.
Termini
Non ci sono novità per i tempi di trasmissione dei dati. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a inviare l'UniEmens-Cig per il pagamento o per il saldo della Cig entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocata la Cig ovvero entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione dell'Inps (se più favorevole). Trascorsi inutilmente i termini, il pagamento della Cig e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Documenti: Messaggio Inps 3556/2021