Codice Appalti, le Casse Tecniche allertano il Governo
redazione Giovedì, 19 Maggio 2016
La nuova normativa ha omesso ogni riferimento al versamento del contributo integrativo del 4% da parte delle società di ingegneria e di professionisti all'ente previdenziale di riferimento.
Ci si prefigge con tali indicazioni di perseguire la salvaguardia dei saldi previdenziali delle Casse ribadendo gli obblighi contributivi delle società di professionisti e delle società di ingegneria. Si tratta di un tema di primaria importanza previdenziale poiché la nuova normativa ha omesso ogni riferimento al versamento del contributo integrativo del 4% da parte delle società di ingegneria e di professionisti all'ente previdenziale di riferimento. Le Casse Tecniche sottolineano le gravi ricadute del potenziale buco normativo di imponibilità dei corrispettivi di progettazione in capo alle Società e all’effetto che esso è destinato a produrre sia sui bilanci sia sugli stessi saldi previdenziali. Le Casse pertanto chiedono che venga quanto prima confermato con una norma di livello primario l’obbligo al pagamento del contributo da parte di tali strutture societarie, anche al fine di garantire una uniforme applicazione normativa ed un equilibrato confronto concorrenziale tra i soggetti di cui all’art. 46 del nuovo Codice. L’attività professionale deve infatti essere considerata, a fini contributivi, oggettivamente al di là della forma giuridica di esercizio.
L’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante. L’intervento sostitutivo, quale strumento alternativo all’inadempienza contributiva è stato finora consentito alle imprese e negato alle professioni. Le Casse Tecniche chiedono al Ministero delle Infrastrutture un intervento al fine di introdurre una esplicita norma al fine di colmare tale asimmetria.
Inoltre, interpretando lo spirito di legalità previsto dal nuovo Codice degli appalti, le Casse hanno sollecitato il Governo ad adottare correttivi in materia di:
DURC e Certificato di Regolarità Contributiva. E’ previsto che anche i servizi di ingegneria siano oggetto di gara. E’ previsto altresì che tali servizi vengano resi sempre sotto la responsabilità di un professionista abilitato anche nei casi in cui aggiudicataria risulti una società di ingegneria. I professionisti – quindi anche nella forma societaria – devono dimostrare la loro regolarità contributiva mediante il “certificato di regolarità contributiva”. Purtroppo la norma ha omesso tale attestazione, estendendo in questi casi particolari l’obbligo del solo DURC, tipico per gli appaltatori di beni e/o servizi. Le Casse Tecniche hanno pertanto chiesto di colmare tale lacuna.
Casellario delle società di ingegneria. Le Casse auspicano l’introduzione di un processo autorizzativo nell’ambito del Casellario rivolto alle Società di Ingegneria. Esse infatti sin dalla loro costituzione, non sono sottoposte a processi di vigilanza da parte degli Ordini professionali, né dell’ANAC, né da parte di altra autorità.
Banca dati nazionale degli operatori economici. Infine, in merito a quanto statuito dall’art. 81 del D.Lgs n. 50/2016 sulla futura Banca dati centralizzata, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, le Casse Tecniche si sono rese disponibili a collaborare con il Ministero e a ad ogni utile approfondimento, in forza delle precedenti Convenzioni stipulate con AVCP.