Come Funziona il Saldo e Stralcio dei contributi per i lavoratori autonomi
La novità è contenuta nella legge di bilancio per il 2019. I lavoratori autonomi e i professionisti potranno versare i contributi previdenziali iscritti a ruolo in misura ridotta se versano in condizioni di difficoltà economica. Domande entro il 30 Aprile 2019.
Analogamente alle precedenti rottamazioni, l'ultima contenuta nel DL 119/2018, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive con la possibilità, peraltro, di poter conseguire anche una riduzione del capitale a seconda della condizione economica (cd. Saldo e Stralcio).
ISEE sino a 20 mila euro
Nello specifico possono aderire alla disciplina di favore le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in uno dei seguenti casi: 1) quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro; 2) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3).
Rientrano nella definizione agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dai contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (es. commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestione dei parasubordinati) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Il provvedimento prevede percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare: a) 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, con ISEE fino a 8.500 euro;
b) 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; c) 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Chi aderisce alla procedura di definizione agevolata beneficerà quindi dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora; resta, invece, il pagamento dell'aggio dovuto all'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Per i contribuenti che non versino nelle condizioni economiche di difficoltà resta ferma la possibilità di avvalersi della cd. rottamazione 2018 contenuta nel Dl 119/2018 utilizzabile anche per sanare i debiti contributivi. Dal punto di vista previdenziale chi utilizzerà il Saldo e Stralcio rischierà però una pesante riduzione della copertura previdenziale sia ai fini del diritto che della misura della pensione non essendo prevista la copertura da parte dell'Inps o delle Casse Professionali della cifra originariamente dovuta e non versata a titolo di contribuzione IVS.
Le modalità di adesione
Per accedere alla definizione agevolata dei debiti contributivi, in sintesi: il debitore deve inoltrare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione (l'amministrazione finanziaria ha diffuso il modello di domanda a questo indirizzo). Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo la disciplina in questione. Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.