Come funziona la decontribuzione dei premi di produttività
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Per la fruizione occorre un accordo sindacale di natura paritetica depositato a partire dal 24 Aprile 2017. Ammessi anche i datori di lavoro non imprenditori.
Il regime di riferimento
I premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2017, beneficeranno di un abbattimento dell'aliquota IVS del 20% in favore del datore di lavoro ed una decontribuzione totale in favore del lavoratore su un massimo imponibile di 800 euro annui. L'agevolazione opera in favore di quei datori di lavoro che assicurino il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro ai sensi di quanto fissato nell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, e un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili nonchè alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il legislatore, pertanto, abbina alla detassazione dei premi di produttività - a cui è garantita un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% nel limite annuo di 3.000 euro annui lordi (dal 24 aprile 2017, a seguito di una modifica contenuta nell'articolo 55 del DL 50/2017, è stato soppresso il più elevato limite di 4mila euro) per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80mila euro - anche un regime di contribuzione più favorevole. Con l'obiettivo di incentivare ulteriormente il ricorso a tali accordi. Dal beneficio restano esclusi i dipendenti pubblici i quali, peraltro, non sono ammessi a fruire neanche della detassazione.
Effetti sulla pensione
Il documento chiarisce alcuni risvolti importanti dal punto di vista previdenziale. Prima di tutto è ribadito che la decontribuzione abbatte anche l'aliquota di computo della prestazione pensionistica, indi per cui il lavoratore non valorizzerà sulla quota contributiva della pensione la parte del premio oggetto dell'agevolazione.
A tal fine l'Inps precisa che il premio che fruisce del beneficio non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici nè andrà computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95. In definitiva su un premio di produttività di mille euro il datore di lavoro pagherà una aliquota IVS pari al 3,81% sulla quota sino ad 800 euro (cioè un contributo pari a 30,48 euro) ed il 23,81% sulla quota eccedente, mentre il dipendente pagherà il contributo del 9,19% solo sulla quota eccedente gli 800 euro. La parte del premio sino ad 800 euro, tuttavia, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.
Da segnalare, inoltre, che il lavoratore non può sottrarsi al beneficio della decontribuzione neanche rinunziando al regime di tassazione agevolata ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015. Il premio, invece, rileva ai fini del contributo di solidarietà previsto per gli iscritti alle gestioni PALS (spettacolo e sportivi professionisti) così come per il contributo aggiuntivo (1%) previsto dall’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (circa 46mila euro nel 2018).
Ammessi anche i professionisti
L'Istituto indica che il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori (ad esempio associazioni, fondazioni, professionisti) e che i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato). Per il conseguimento del beneficio il datore di lavoro deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè deve risultare in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai percettori del premio il beneficio è applicabile a condizione che il limite di reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente quello di percezione del premio, non abbia superato gli 80mila euro.
Decorrenza retroattiva dal 24 Aprile 2017
L'agevolazione contributiva spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma, in esecuzione di contratti depositati dal 24 Aprile 2017 in poi ancorchè nelle more dell’emanazione della circolare Inps. Non solo. Nell’ottica di favorire il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella nuova disposizione agevolativa anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere il coinvolgimento paritetico, sempreché siano nuovamente depositati (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018). Infatti, in applicazione dell’articolo 14 del D.lgs n. 151/2015, è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali al momento dell’erogazione del premio siano già stati depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Documenti: Circolare Inps 104/2018