Come Pagano le imposte gli italiani che lavorano all'estero
Tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero e che non sono iscritti all’Aire sono fiscalmente residenti nel nostro Paese e devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
La doppia tassazione che ne deriverebbe, in seguito al pagamento delle imposte sia in Italia sia nel Paese di produzione del reddito, viene tuttavia scongiurata grazie all’articolo 165 del Testo Unico delle imposte che prevede la concessione di un credito d'imposta per compensare le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui è stato prodotto il reddito. Il credito d’imposta compensativo non spetta, però, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o quando non vengono riportati nella dichiarazione presentata i redditi percepiti all’estero.
Residenti in Italia e iscrizione all’Aire
Diventa quindi importante conoscere quando per il fisco, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, si ha la residenza in Italia. Sono considerati residenti tutti i cittadini: 1) iscritti per almeno 183 giorni all’anno nei registri anagrafici comunali della popolazione residente in Italia; 2) che conservano il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato; 3) che si trasferiscono, salvo prova contraria, in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.
La guida ricorda, inoltre, l’obbligo dell’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) per chi trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero, compresi i Paesi dell’Unione europea. L’iscrizione va fatta presso l’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento, è gratuita e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
Come mettersi in regola
Il documento esamina, quindi, le opportunità concesse dalla normativa italiana per regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione dei redditi percepiti all’estero.
I cittadini italiani che non si sono iscritti all’Aire, ma che hanno comunque presentato una dichiarazione, senza però indicare in essa i redditi percepiti all’estero, possono mettersi in regola producendo una dichiarazione dei redditi integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998). Solo in questo modo eviteranno di subire la doppia tassazione, dal momento che gli verrà comunque riconosciuta la possibilità di portare in detrazione, sotto forma di credito d’imposta, le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui i redditi sono stati percepiti.
Invece, per coloro che, oltre a non essersi iscritti all’Aire, non hanno presentato per gli anni precedenti la dichiarazione dei redditi in Italia, sarà conveniente approfittare della riapertura dei termini (al 30 settembre 2017) per aderire alla procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure). Difatti, una disposizione contenuta nella legge 96/2017 (che ha convertito il Dl 50/2017) consente di superare il divieto previsto dal comma 8 dell’articolo 165 del Tuir. In pratica, a chi aderirà alla procedura di collaborazione volontaria, inserendo nell’apposito modello di accesso i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non dichiarati precedentemente, sarà garantito il credito per le imposte pagate all’estero.
Documenti: La guida dell'Agenzia delle Entrate