Come si tassa la pensione in regime di cumulo per i pensionati che si trasferiscono all'estero
I chiarimenti in un documento Inps. Per i pensionati residenti all'estero che beneficiano di un trattamento in cumulo si applica un doppio regime fiscale corrispondente alla diversa disciplina con cui sono tassate le pensioni dei dipendenti privati e quelle dei dipendenti pubblici.
Il cumulo
Il regime di cumulo prevede, come noto, una pensione unica composta di tante quote quante sono le gestioni previdenziali presso cui il lavoratore ha contribuito nell'arco della sua vita lavorativa. L'unicità del trattamento pensionistico tuttavia mal si combina con le regole dei trattati sulle doppie imposizioni fiscali che prevedono, nel caso in cui il pensionato italiano si trasferisca all'estero che la pensione erogata dai rapporti di lavoro di pubblico impiego (cioè la pensione a carico delle gestioni ex Inpdap) resti, almeno di regola, tassata in Italia mentre quella derivante da altri rapporti di lavoro (privato, sia di natura dipendente che autonoma) sia tassata nel paese estero di nuova residenza. All'Agenzia delle Entrate era stato, quindi, chiesto con un interpello come si ci dovesse comportare, dal punto di vista fiscale, nel caso di una pensione in cumulo frutto di carriere sia nel settore privato che del pubblico impiego. Se, in particolare, la pensione cumulata potesse essere interamente tassata dal paese estero (con evidenti vantaggi per il pensionato che avrebbe così aggirato la regola generale assoggettando al prelievo nel paese estero anche la quota di pensione derivante dalla gestione pubblica) oppure no, dovendosi comunque diversificare. L'agenzia delle entrate propende per la seconda ipotesi.
Doppio regime di tassazione per la pensione in cumulo
L'amministrazione finanziaria ha precisato che l'applicazione, da parte dell'INPS, dell'istituto del “cumulo dei periodi assicurativi” non comporta una rideterminazione della natura dell'intero trattamento pensionistico, dal momento che ha il solo fine di consentire l'utilizzo di tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
Pertanto, in presenza di trattamento pensionistico intestato a soggetto residente all'estero e risultante dal cumulo di contribuzione maturata in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, salvo le eventuali eccezioni e specificità previste dalla convenzione applicabile al caso concreto, nei casi in cui le convenzioni applicabili ricalchino il modello di convenzione OCSE, sarà necessario applicare il regime fiscale previsto dalla convenzione per le “pensioni” (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 18) alla quota del trattamento maturato per effetto della contribuzione a carico delle gestioni dei lavoratori privati e il regime previste per le “funzioni pubbliche” (nella maggior parte delle convenzioni all'art. 19) alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori pubblici.
Quindi, in definitiva, la quota di pensione derivante dai periodi di pubblico impiego resta soggetta alla tassazione italiana - di regola, salvo le (poche) eccezioni fissate dai medesimi trattati - mentre quella derivante dai periodi di lavoro "privato" può essere soggetta alla tassazione del paese estero di residenza.
Documenti: Messaggio inps 4029/2018