Contributi, Dal 2 novembre più salato il conto per le rateazioni
L’Inps aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili dopo il terzo aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. L'interesse annuo sale dal 7,25% all'8%.
Continua a crescere il tasso d'interesse per le dilazioni dei debiti contributivi. Dal 2 novembre il nuovo valore di riferimento passa dal 7,25% all’8% annuo facendo registrare la terza variazione nell’arco di appena un trimestre. Lo rende noto l'Inps nella circolare n. 124/2022, adeguandosi alla decisione della Banca centrale europea del 27 ottobre che ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento di ulteriori 75 punti base.
Interesse di dilazione
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale di conseguenza all’8% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 2 novembre 2022. I piani di ammortamento già notificati sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 8% è applicato dalla contribuzione del mese di ottobre.
Sanzioni civili
Nel caso di «omissioni contributive» (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla lett. a, comma 8, dell'art. 116 della legge 388/2000), la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d'anno (tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura del 7,50% annuo trova applicazione anche in caso di «regolarizzazione spontanea», cioè qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi o premi (lett. b, secondo periodo, art. 116, comma 8).
Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva» (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo): si applica la sanzione civile del 30%, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10), la sanzione civile è pari sempre al 7,50% annuo.
Procedure concorsuali
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vengono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di «evasione contributiva», la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione spetta a condizione dell'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese. Il limite massimo della riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale; se il Tur scende sotto il tasso d'interessi legali la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all'interesse legale più due punti. Poiché la misura del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d'anno), dal 2 novembre la riduzione delle sanzioni opera con queste misure: 2,00% (interesse legale) nel caso di «omissione contributiva»; 4,00% nel caso di «evasione contributiva».
Documenti: Circolare Inps 124/2022