Contributi, Denuncia di reato obbligatoria se le ritenute omesse superano i 10mila euro
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la Riforma operata dal Dlgs 8/2016. La regolarizzazione non mette al riparo dalla denuncia penale all'autorità giudiziaria.
I chiarimenti riguardano il reato di omissione contributiva dopo la depenalizzazione operata dall'articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha disposto un doppio regime sanzionatorio a seconda del valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro. E' così punita con la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, per i versamenti omessi di importo superiore a 10.000 euro annui. Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. È tuttavia prevista la non punibilità con la sanzione penale e il venire meno dell'illecito amministrativo qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Per la gestione degli illeciti l'Inps, dallo scorso anno (messaggio n. 5127/2016), ha attivato un apposito programma (G.il.d.a.) che tratta le notifiche ai trasgressori sia delle ipotesi di illecito penale che amministrativo.
Ebbene l'Istituto informa che ha rilasciato un aggiornamento della predetta procedura che permette l'emissione delle denunce di reato all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute d'importo superiore a euro 10 mila annui. La novità è che l'Inps deve procedere alla denuncia anche delle ipotesi non punibili, cioè delle ipotesi per le quali il datore di lavoro abbia effettuato la regolarizzazione nei tre mesi. Il documento precisa, infatti, che ai fini dell’attivazione della fase di denuncia all’Autorità giudiziaria, pur in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti che costituisce causa di non punibilità, permane, ai sensi del predetto art. 2, comma 1 - ter, del d.l. n. 463/1983, l’obbligo per l’Istituto di effettuare la denuncia del reato all'autorità competente.