Contributi, L'Inps sana l'esonero in alternativa alla Cassa COVID
I chiarimenti in un documento dell'Inps riguardano le modalità di accesso all'esonero contributivo previsto dal dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori). Ammessi anche i datori di lavoro che abbiano interamente fruito dell'analoga misura contenuta nel dl n. 104/2020.
Anche i datori di lavoro che hanno fruito integralmente dell'esonero contributivo di cui al dl n. 104/2020 in alternativa alla Cassa Covid possono accedere allo sgravio previsto dal dl n. 137/2020 (cd. "decreto ristori"). Per farlo basta restituire anche una sola «frazione» dello sgravio di cui al dl n. 104/2020. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3475/2021 in cui spiega che la rinuncia va effettuata sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021.
Esonero in alternativa alla Cassa Covid
I chiarimenti riguardano l'assetto dell'esonero contributivo recato dall'articolo 12, co. 4 del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cd. decreto ristori) da fruirsi in alternativa alla cassa covid istituita dall'articolo 12, co. 1 del dl n. 137/2020 (sei settimane decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) per la medesima unità produttiva. Lo sgravio è pari per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
L'assetto dell'incentivo è stato regolato con la Circolare Inps n. 24/2021 in cui è stato spiegato, tra l'altro, che non possono fruire dello sgravio i datori di lavoro che abbiano esclusivamente fruito dell'esonero di cui all'articolo 3 del dl n. 104/2020 (cd. "decreto agosto") per i periodi agosto - dicembre 2020 (cioè che abbiano già optato per lo sgravio in luogo della cassa covid di cui al dl n. 104/2020) salvo: a) si tratti di soggetti appartenenti ai settori individuati dal DPCM 24.10.2020; b) rinuncino all'utilizzo del residuo di esonero spettante ai sensi dell'articolo 3 del dl n. 104/2020. Tale rinuncia, per effetto di una modifica apportata dalla legge di conversione n. 176/2020, deve avvenire per almeno una «frazione» del numero di lavoratori interessati.
Rinuncia ampliata
Siccome quest'ultima disposizione è entrata in vigore il 25 dicembre 2020 in un momento in cui numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero del cd. "decreto agosto", l'INPS spiega che il beneficio può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 a condizione che rinuncino ad una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.
I termini sono abbastanza versatili. Perché è considerata valida anche la rinuncia ad una sola quota di esonero mensile di cui al dl n. 104/2020 relativa a un solo lavoratore liberamente scelto dall'azienda. Infatti, spiega l'INPS, in assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare «tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore».
Nuovo sgravio
Con l'operazione, quindi, i datori di lavoro possono fruire dell’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale. Questa novità, peraltro, deroga al principio dell'alternatività nella stessa unità produttiva tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) nella medesima finestra temporale. Resta fermo, invece, che in assenza della rinuncia ad almeno una frazione dell'esonero di cui al dl n. 104/2020 i datori di lavoro non possono fruire dell'esonero di cui al dl n. 137/2020.
Termini
La restituzione può essere esercitata, attraverso i flussi contributivi non successivi al dicembre 2021 (termine di invio telematico: 31 gennaio 2022).
Documenti: Messaggio Inps 3475/2021