Così sarà possibile divorziare o separarsi davanti agli avvocati o al sindaco
La procedura di Separazione e Divorzio davanti agli avvocati
Secondo le nuove regole, marito e moglie che intendano separarsi o divorziare, potranno rivolgersi ad un avvocato, uno per ciascuna parte, che dovrà stipulare, in forma scritta a pena di nullità, una convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo privato con cui le parti indicano di voler risolvere in via amichevole il matrimonio.
Nell'accordo gli avvocati devono indicare che hanno esperito il tentativo di conciliazione e che i coniugi sono stati informati circa la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare. L'accordo va, quindi, firmato dai coniugi con sottoscrizione certificata dai legali. A questo punto gli avvocati dovranno trasmettere l'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente, che, se non rileva irregolarità fornirà agli avvocati il nulla osta a trasmettere la copia autenticata dell'accordo all' ufficio dello stato civile del comune in cui matrimonio risulta iscritto.
Gli avvocati hanno 10 giorni per effettuare tale adempimento pena una sanzione da 2 a 10 mila euro.
In presenza di figli minori - La procedura, per effetto della legge di conversione 162/2014, è attivabile anche dalle coppie che hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, a differenza di quanto originariamente previsto nel decreto governativo. In tal caso, tuttavia, il pubblico ministero potrà autorizzare la convenzione esclusivamente nel caso in cui ritenga che risponda all'interesse dei figli; in caso contrario, il pubblico ministero dovrà trasmettere l'accordo, entro 5 giorni, al presidente del tribunale il quale dovrà fissare, entro i successivi 30 giorni, la comparizione dei coniugi per "provvedere senza ritardo".
L'accordo raggiunto a seguito della convenzione alla presenza degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Zedde