Così sarà possibile divorziare o separarsi davanti agli avvocati o al sindaco
La procedura di Separazione o Divorzio innanzi al Sindaco
Oltre che innanzi all'avvocato, i coniugi potranno rivolgersi al sindaco per ottenere la separazione o il divorzio. L'articolo 12 del Dl 132/2014 prevede tuttavia alcune limitazioni che, nella procedura esperita davanti agli avvocati, non sono previste.
I coniugi possono, infatti, rivolgersi al sindaco solo nel caso non ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti. Inoltre, con questa procedura non possono essere conclusi patti di trasferimento patrimoniali.
La legge prevede che, in tale ipotesi, i coniugi devono presentarsi dal Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Il sindaco deve ricevere da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l'intenzione di separarsi o divorziare, secondo le condizioni pattuite. I coniugi dovranno, quindi, compilare l'atto contenente l'accordo, e sottoscriverlo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
A questo punto la legge prevede che debba trascorrere un periodo di 30 giorni, la cd. pausa di riflessione, al termine della quale il sindaco inviterà marito e moglie a ripresentarsi per la conferma o l'annullamento dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. La pausa di riflessione di 30 giorni non viene invece richiesta nei casi in cui i coniugi chiedono solo di modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate: in tal caso l'accordo sottoscritto davanti al sindaco diviene immediatamente efficace.
Nei casi di separazione, il periodo di tre anni di attesa che devono trascorrere prima di chiedere il divorzio si calcola dalla data dell'accordo.
Zedde
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