Crisi d’Impresa, Sugli accordi decide anche l’Inps
I chiarimenti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024 contenente i correttivi al Codice di Crisi d’Impresa. Dal 28 settembre anche l’Inps, in qualità di creditore, avrà voce in capitolo.
Sulle proposte di transazione dei debiti contributivi decide anche l’Inps. Dal 28 settembre 2024 l’Istituto, infatti, potrà esprimersi sulle proposte di transazione sui debiti contributivi nei casi di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo. Lo ricorda lo stesso Istituto nel messaggio n. 3553/2024 in cui spiega che è l’effetto del correttivo al Codice per la Crisi d’Impresa (CCII).
Crisi d’Impresa
Il decreto legislativo n. 136/2024, in vigore dallo scorso 28 settembre 2024, ha apportato alcune modifiche al Codice per la Crisi d’Impresa (dlgs n. 14/2019). La novella principale riguarda la competenza ad esprimere l’adesione rispetto alle proposte di transazione formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. Il correttivo ha attribuito competenza decisionale non solo all’Agenzia dell’Entrate (come nel testo previgente) ma anche all’Inps in presenza di proposte che incidono sui contributi previdenziali di competenza dell’Ente.
L’Inps nel documento di rito, nelle more di pubblicazione di un’apposita circolare, illustra le modalità di presentazione delle predette proposte e le competenze decisionali.
Gli accordi di ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere conclusi dall’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti a omologazione. In tal caso il debitore, nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo, può proporre il pagamento, parziale o anche a rate, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi, e relativi accessori, gestiti da enti pubblici di forme di previdenza obbligatorie, sorti fino alla data della presentazione della proposta di transazione.
Il correttivo stabilisce che le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024 vanno sottoposte alla competenza decisionale del direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l'adesione alle stesse è espressa con sottoscrizione di atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio territoriale, titolare della gestione dei crediti oggetto di transazione.
In presenza di crediti che rientrano nella competenza di più direzioni territoriali, il deposito va fatto presso la sede che in relazione alla proposta risulti titolare della gestione del credito d’importo maggiore.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Spirato il termine, anche in assenza di adesione dell’Inps, il debitore può chiedere l’omologazione della proposta transattiva presso il registro delle imprese dandone tempestivo avviso all’Inps mediante Pec. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso l’Istituto può proporre eventuale opposizione ai sensi dell’articolo 48, co. 4 del CCII.
Il concordato preventivo
L'imprenditore che si trova in stato di crisi o d'insolvenza può proporre anche un concordato che realizzi, sulla base di un piano prestabilito, il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale. Analogamente al caso di accordo di ristrutturazione, anche in quello di concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori, nonché dei contributi e premi.
Ebbene a seguito del correttivo copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, va presentata anche agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la direzione territoriale dell’Inps titolare della gestione dei crediti oggetto della transazione. Le proposte presentate dal 28 settembre 2024 vanno sottoposte alla competenza decisionale del direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto viene espresso dalla direzione territoriale competente ai sensi dell'articolo 107 del CCII.
Resta fermo altresì che, qualora la Sede competente, in base alle predette indicazioni, sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.
Documenti: Messaggio Inps 3553/2024