Cuneo Fiscale, Riduzione prorogata anche nel 2024. Ecco quanto vale
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la proroga della riduzione del cuneo fiscale contenuta nella legge di bilancio 2024. A differenza dello scoro anno lo sgravio non si estende alla tredicesima e mensilità aggiuntive.
Si rinnova nel 2024 la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che percepiscano uno stipendio mensile non superiore a 2.692€ lordi. La riduzione è confermata nella misura vigente al 31 dicembre 2023 e cioè pari al 6% se la retribuzione mensile è compresa tra i 1.923€ e 2.692€ e del 7% se inferiore a 1.923€. Ma non si applicherà, è la novità, sulla tredicesima. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 11/2024 in cui detta istruzioni in merito alla proroga contenuta nell’articolo 1, co. 15 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
I chiarimenti
Riguardano l’applicazione dell’incentivo introdotto un paio d’anni or sono, a favore dei dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche se non impresa, con esclusione dei domestici. Nel 2022 è stato di due misure, 0,8% (primo semestre) e 2% (secondo semestre), con un unico limite della retribuzione lorda: 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il legislatore lo ha rinnovato rimodulandolo:
- nella misura del 3% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (cioè 25.000 euro annui);
- nella misura del 2% se supera 1.923 ma non 2.692 euro.
Il dl n. 48/2023 lo ha rafforzato, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, nelle seguenti misure:
- del 7% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (cioè 25.000 euro annui);
- del 6% se supera 1.923 ma non 2.692 euro.
La riduzione ha trovato applicazione anche sulla tredicesima ma lo scorso anno solo nella misura base del 2-3% in quanto il dl n. 48/2023 nel rafforzare lo sgravio dal 1° luglio 2023 ha previsto che questo non avrebbe avuto «ulteriori effetti sul rateo di tredicesima». Lo sconto ha operato anche sulle altre mensilità aggiuntive (es. quattordicesima) nel seguente modo: nel relativo mese di erogazione, lo sconto si applicava se il totale (retribuzione più mensilità aggiuntiva) rispettava il limite per il diritto allo sconto (2.692 euro).
La proroga 2024
L’articolo 1, co. 15 della legge n. 213/2023 ha prorogato lo sgravio nelle stesse misure vigenti al 31 dicembre 2023 anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ma con esclusione, a differenza del passato, della tredicesima mensilità.
In particolare, spiega l’Inps, la riduzione opera nel seguente modo:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Criteri di applicazione
Lo sconto sgrava la quota di contribuzione IVS che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga del lavoratore dipendente ed è applicato mensilmente, dal datore di lavoro, purché la «retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali», non superi i predetti limiti 1.923/2.692€ mensili. Pertanto, è possibile trovarsi lo sconto solo in alcuni mesi e anche se, nell'anno, viene superato il limite di 35mila euro. E' possibile anche trovarsi uno sconto maggiore se la retribuzione in quel mese non ha superato i 1.923€.
In ogni caso, stressa l’Inps, lo sconto non troverà applicazione sulla tredicesima mensilità corrisposta, di regola, a dicembre. Anche se corrisposta mensilmente e, quindi, il suo importo è compreso entro i 224€ (cioè 2.692€/12) o i 160€ (1.923€/12), non verrà applicata alcuna riduzione.
L’esclusione, prosegue l’Inps, si estende anche ad eventuali mensilità aggiuntive (es. quattordicesima mensilità): la riduzione contributiva troverà applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non considerando, a differenza di quanto avveniva sino allo scorso anno, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.
Cumulabilità
Lo sgravio, spiega l’Inps, è cumulabile con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente ma, di fatto, è alternativo alla nuova decontribuzione prevista dalla stessa legge di bilancio 2024 a favore delle lavoratrici madri.
L’articolo 1, co. 180 e ss. della legge n. 213/2023 ha previsto un esonero pari al 100% della quota di contribuzione a carico delle madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione del lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo annuo di 3.000€ da parametrare su base mensile. Lo stesso esonero è riconosciuto sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 alle madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Siccome la decontribuzione delle lavoratrici madri è superiore (3.000€/12=250€) rispetto allo sconto massimo conseguibile con la riduzione del cuneo (2.692€*9,19%=247,39€) l’Inps spiega che quest’ultimo non troverà concreta applicazione. Solo dal mese successivo alla scadenza del primo esonero (es. per raggiungimento dell’età anagrafica del figlio più piccolo) la riduzione del cuneo potrà essere applicata.
La misura, inoltre, è cumulabile con l’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori in possesso dei requisiti di «Quota 103». In tal caso, come noto, l’incentivo al posticipo al pensionamento non varrà il 9,19% bensì solo il 2,19/3,19%.
Documenti: Circolare Inps 11/2024