Decontribuzione sud sino al 31 dicembre 2024
Ma solo sui contratti stipulati entro il 30 giugno 2024 ancorché prorogati o trasformati a tempo indeterminato. Fino a fine anno sconto del 30% per i datori di lavoro. I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo il disco verde dell’UE.
Decontribuzione Sud fruibile sino a fine anno ma solo sulle assunzioni a tempo determinato o indeterminato intervenute entro il 30 giugno 2024. L’incentivo resta pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro del Mezzogiorno. Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 82/2024 che applica la decisione UE C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 sulla misura scaduta lo scorso mese.
Decontribuzione Sud
L'incentivo è stato introdotto dal cd. «decreto agosto» (dl n. 104/2020) a favore dei datori di lavoro privati, eccetto agricoli, domestici e imprese operanti nel settore finanziario. Opera su tutti i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati che instaurandi a condizione che la sede di lavoro sia collocata in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Possono fruire dello sgravio, pertanto, anche i datori di lavoro con sede legale in altre regioni. In tal senso il beneficio è fruibile anche dalle agenzie di somministrazione di lavoro ove la prestazione sia svolta in favore di un utilizzatore ubicato in una delle regioni del mezzogiorno.
La misura dell’incentivo è pari al 30% della contribuzione datoriale dovuta (con esclusione dei premi e contributi Inail) negli anni 2021/2025; 20% negli anni 2026/2027; 10% nel biennio 2028/2029. Il bonus non ha un limite individuale di importo; pertanto, trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile. E’ cumulabile con altri incentivi nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (es. sgravio contributivo per le assunzioni di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi; quello per l’assunzione dei disabili o dei titolari di Naspi).
Le condizioni
L’esonero, ha spiegato l’Inps (circolare n. 90 del 27 luglio 2022), non ha natura d’incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del dlgs n. 150 del 14 settembre 2015). Tuttavia, poiché è un bonus contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006: regolarità con la normativa sul Durc; assenza di violazioni in materia di sicurezza lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
La proroga
Per l’operatività dell’incentivo già nel corso degli anni passati è stato necessario richiedere e ricevere l’autorizzazione della commissione UE, che ha riconosciuto alla misura il fine di preservare l’occupazione delle imprese del mezzogiorno, anche in relazione ai maggiori costi nell’approvvigionamento energetico. La Commissione Ue con decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 l’ha concessa sino al 31 dicembre 2024 a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.
Pertanto l’Inps spiega che i datori di lavoro potranno fruire dell’esonero sino alla «competenza dicembre 2024» a condizione che i rapporti di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) siano stati stipulati entro il 30 giugno 2024. L’esonero trova applicazione anche sui contratti a tempo determinato stipulati entro la predetta data e che successivamente siano prorogati o trasformati a tempo indeterminato. Non troverà, invece, applicazione sui contratti stipulati dal 1° luglio 2024 in poi.
Massimale
L’Inps ricorda, infine, che ulteriori condizioni sono imposte dalla normativa comunitaria. Punto di riferimento è il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti a sostegno dell’economia a seguito del conflitto Russia-Ucraina (Temporary Framework), il quale prevede che, in caso di autorizzazione UE, le agevolazioni sono considerate aiuti di stato compatibili con il mercato UE purché, tra l’altro, l’importo complessivo (tutti gli aiuti dello stesso tipo) non superi in alcun momento:
- 335.000 euro per impresa (settori produzione primaria agricoli, pesca e acquacoltura);
- 2,5 milioni di euro per le imprese di altri settori.
Se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 82/2024